Con la recente Sentenza del 25 Ottobre 2017 scorso, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Grande Sezione) si è pronunciata in ordine al ricorso pregiudiziale presentato dalla Corte di Cassazione polacca in merito all’interpretazione da accordare agli artt. 49 e 54 TFUE, relativi alla libertà di stabilimento delle persone giuridiche nel territorio dell’Unione Europea.

Nel caso di specie la Polbud, società a responsabilità limitata polacca, trasferiva la propria sede legale in Lussemburgo, mantenendo la sede operativa e i propri stabilimenti in Polonia. In tale contesto, il Tribunale del Registro polacco rigettava l’istanza di cancellazione dal registro delle imprese presentata dalla stessa Polbud, adducendo che essa non aveva previamente esperito la procedura di liquidazione prevista dal diritto polacco.

Sulla base della considerazione che nessuna procedura di liquidazione andava esperita, posto che la società esisteva ancora (come soggetto di diritto lussemburghese), la Polbud impugnava pertanto il provvedimento e la vertenza giungeva sino in Cassazione.

Interpellata sul punto, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Grande Sezione) osservava quindi che la libertà di stabilimento consiste nel diritto di una società costituita secondo la legge di uno Stato membro, di trasformarsi in una società disciplinata dalle norme di un altro Stato membro, purché vengano rispettate le norme dello Stato membro di stabilimento che attengono alle condizioni di costituzione ed in particolare ai criteri per collegare la società al proprio ordinamento giuridico nazionale e senza che debba essere necessariamente trasferita anche la sede effettiva della società.

Di conseguenza, affermava, non costituisce di per sé un abuso della libertà di stabilimento la pratica di una società costituita secondo le norme di uno Stato membro, di trasferire la sede legale in un altro Stato membro con una legislazione più favorevole.

Inoltre, ad avviso della CGUE, uno Stato membro può adottare misure volte ad evitare che il trasferimento della sede legale di una società in un altro Stato membro – con continuazione dell’attività nel territorio nazionale – possa compromettere gli interessi dei creditori, dei soci di minoranza e dei dipendenti, precisando, tuttavia, che non sono conformi al diritto europeo le norme nazionali che subordinano la libertà di stabilimento delle persone giuridiche alla preventiva liquidazione della società stessa, poiché un simile obbligo va al di là di quanto necessario per raggiungere tale obiettivo.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Corte dichiarava in definitiva che: “1) Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che la libertà di stabilimento è applicabile al trasferimento della sede legale di una società costituita ai sensi del diritto di uno Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro, ai fini della sua trasformazione, conformemente alle condizioni poste dalla legislazione di tale secondo Stato membro, in una società soggetta al diritto di quest’ultimo, senza spostamento della sede effettiva della citata società. 2) Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro che subordina il trasferimento della sede legale di una società costituita ai sensi del diritto di uno Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro, ai fini della trasformazione in una società soggetta al diritto di tale secondo Stato membro, conformemente alle condizioni poste dalla legislazione di quest’ultimo, alla liquidazione della società.”

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