Il 1° ottobre 2024 è entrata in vigore la cd. patente a crediti, obbligatoria per le imprese ed i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, prevista dall’art. 27 del d.lgs. 81/2008 (modificato con D.L. 19/2024) e disciplinata con il decreto ministeriale n. 132 del 20 settembre 2024.

L’obiettivo del provvedimento è volto, in esecuzione di impegni connessi con il PNRR, a contrastare il lavoro sommerso e rafforzare la vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La patente a crediti è un documento rilasciato in formato digitale da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro – a seguito di richiesta dell’interessato – contenente inizialmente 30 crediti che possono aumentare sino a 100 in ragione dei criteri indicati nel decreto o essere decurtati in presenza di determinate situazioni che analizzeremo di seguito.

La patente può essere sospesa (in via obbligatoria o facoltativa) o addirittura revocata, ma la sua presenza con un punteggio di minimo 15 crediti è indispensabile per poter operare in cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89 co. 1 lett. a) del d.lgs. 81/2008.

Soggetti interessati.

A partire dal 01.10.2024 sono tenuti ad essere in possesso della patente a crediti rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro le imprese ed i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89 co. 1 lett. a) del d.lgs. 81/2008 (“qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile”), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. La circolare del 23.09.2024 dell’Ispettorato del Lavoro ed allegato in calce indica, a titolo esemplificativo, “ingegneri, architetti, geometri, ecc.” tra i prestatori di opera intellettuale esentati dal possesso della patente a crediti.

All’obbligo sono soggette anche le imprese ed i lavoratori autonomi stabiliti in un altro Stato Membro UE o in uno Stato non appartenente all’UE.

Sono invece escluse le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100 co. 4 d.lgs. 36/2023.

Modalità di presentazione della domanda. Requisiti.

La domanda di rilascio della patente deve venire presentata tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro da parte del legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo o da soggetto da loro delegato e dalla medesima deve risultare il possesso dei seguenti requisiti:

a)      Iscrizione alla camera di commercio;

b)      Possesso del DURC;

c)      Possesso della certificazione di regolarità fiscale;

attestabili mediante autocertificazione

d)      Adempimento degli obblighi formativi previsti dal d.lgs. 81/2008;

e)      Possesso del DVR;

f)       Avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);

attestabili mediante dichiarazione sostitutiva.

La medesima patente (e quindi il rispetto dei requisiti di cui sopra) è richiesta anche alle imprese ed ai lavoratori autonomi con sede in un paese straniero, salvo che non si fornisca un documento equivalente, per quelli stabiliti in uno Stato Membro UE, rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine o, per quelli stabiliti in paese extra UE, riconosciuto dalla legge italiana.

All’esito della richiesta il portale dell’Ispettorato genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale e, nelle more del rilascio, è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato stesso.

La revoca della patente.

La patente viene revocata nel caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti necessari per la presentazione della domanda. Il relativo controllo viene effettuato successivamente al rilascio della patente.

La domanda per il rilascio di una nuova patente può essere presentata dall’impresa o dal lavoratore autonomo solo decorsi dodici mesi dalla revoca.

Il sistema dei crediti.

La patente viene rilasciata con un punteggio iniziale di trenta crediti. In sede di rilascio possono essere attribuiti crediti ulteriori sulla base del numero di anni di iscrizione del richiedente alla Camera di Commercio.

a)      L’attribuzione dei crediti.

Per individuare i presupposti che danno luogo all’attribuzione di crediti ulteriori si fa riferimento alla tabella allegata al Decreto Ministeriale 132 del 18.09.2024. Si tratta di ipotesi attinenti attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro poste in essere dall’impresa e/o lavoratore autonomo.

Al fine di ottenere i crediti aggiuntivi è necessario allegare telematicamente sul portale dell’Ispettorato la relativa documentazione.

Laddove si tratti di certificazioni con valenza periodica, l’eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.

b)     La decurtazione dei crediti.

Per individuare le situazioni che danno luogo alla decurtazione dei crediti si fa riferimento all’allegato I-bis del D.lgs. 81/2008.

Innanzitutto, la decurtazione viene imposta nel caso di emanazione di un provvedimento definitivo nei confronti di datore di lavoro, dirigente e preposti delle imprese o di lavoratori autonomi nei casi e nelle misure di cui all’allegato I-bis.

Sono provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione dell’Ispettorato divenute definitive.

Se nell’ambito di un medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

c)      La patente con punteggio inferiore a 15 crediti.

La patente consente all’intestatario di operare nei cantieri temporanei o mobili purché dotata di un punteggio pari o superiore a 15 crediti.

Laddove, in esito a provvedimenti di decurtazione, il punteggio scenda sotto tale limite, alle imprese ed ai lavoratori autonomi è precluso di operare nei cantieri in cui sono attivi. È consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto già in corso purché i lavori già eseguiti superino il 30% del valore del contratto.

d)     Il recupero dei crediti.

Qualora la patente abbia meno di 15 crediti, l’intestatario potrà avviare le procedure per il recupero che rimane comunque subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta da rappresentanti dell’Ispettorato e dell’INAIL, che tiene conto dell’adempimento degli obblighi formativi e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra quelli indicati nel decreto n. 132/2024, art. 5 co. 4 let. a).

La sospensione della patente.

L’art. 27 del d.lgs. 81/2008 ha previsto un sistema di sospensioni dell’efficacia della patente a crediti da disporsi per un periodo massimo di 12 mesi da parte dell’Ispettorato in occasione della verificazione di situazioni di particolare gravità, quali “infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale”. Si tratta di provvedimenti cautelari avverso i quali è ammesso ricorso all’Ispettorato interregionale entro 30 giorni ai sensi dell’art. 14 co. 14 del d.lgs. 81/2008.

Il Decreto 132/2024 ha introdotto specifiche ulteriori per poter disporre la sospensione.

L’art. 3 del decreto impone la misura del provvedimento cautelare di sospensione obbligatoria nel caso in cui si verificano “infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato (…) ovvero al dirigente (…) almeno a titolo di colpa grave”. Il medesimo articolo consente però di derogare da detta misura in caso di “diversa valutazione dell’Ispettorato adeguatamente motivata”, con lo scopo di poter valutare le circostanze specifiche e concrete di ogni singolo cantiere, nonché le eventuali conseguenze negative sproporzionate rispetto alla misura.

La sospensione può essere, invece, facoltativa “Nel caso di infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente”, imputabile ai medesimi soggetti sopra indicati, sempre “almeno a titolo di colpa grave” e nel caso in cui le medesime esigenze cautelari non possano venire soddisfatte mediante il provvedimento di cui all’art. 14 del d.lgs. 81/2008 o all’art. 321 c.p..

In entrambi i casi, ai fini dell’emanazione del provvedimento cautelare di sospensione, l’accertamento della sussistenza degli elementi della fattispecie deve essere svolto sulla base dei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro.

Si precisa che l’elemento della colpa grave – sconosciuto al diritto penale ai fini dell’integrazione della fattispecie di reato – necessita dell’inequivocabilità del contenuto dei verbali sopra indicati in punto di gravità delle violazioni contestabili.

Le sanzioni.

Alle imprese o ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri in mancanza della patente o con patente con punteggio inferiore a 15 crediti viene applicata una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e comunque in misura non inferiore ad € 6.000, oltre all’esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici per un periodo di sei mesi.

I relativi introiti sono destinati al bilancio dell’Ispettorato e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all’implementazione dei sistemi informatici finalizzati al rilascio della patente.

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