Con la sentenza n. 17676 dd. 07.09.2016, le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono pronunciate in materia di giurisdizione nell’ambito della responsabilità genitoriale.

La controversia in oggetto prende le mosse dalla domanda di separazione giudiziale proposta da un cittadino italiano nei confronti della moglie, cittadina britannica, con la quale si era sposato ed aveva convissuto in Italia sino a quando la moglie, d’accordo con il marito, si era trasferita nel Regno Unito, dove era poi anche nato ed aveva vissuto il comune figlio della coppia.

Parallelamente, per ottenere l’affidamento del figlio, la cittadina britannica aveva adito il Tribunale britannico competente in base alla residenza del figlio, il quale aveva sospeso il giudizio in attesa della decisione del giudice italiano.

Il giudice italiano con sentenza non definitiva affermava quindi in primo grado la giurisdizione del giudice italiano sia sulla domanda di separazione giudiziale sia sulle ulteriori domande involventi la responsabilità genitoriale. Viceversa la Corte d’appello, adita a seguito dell’impugnazione proposta da parte della cittadina britannica, aveva dichiarato la giurisdizione del giudice inglese con riferimento a tutte le domande proposte dal cittadino italiano e cioè sia le questioni inerenti la separazione, sia le questioni relative all’affidamento ed al mantenimento del figlio.

Il giudizio giungeva sino in Cassazione dove, con la sentenza in oggetto, la medesima afferma che gli articoli 3 e 8 del Regolamento CE n. 2201/2003 impongono criteri generali distinti di attribuzione della giurisdizione per il caso di separazione e per le domande inerenti la responsabilità genitoriale su un minore. Le domande concernenti quest’ultimo ambito, anche se proposte congiuntamente a quelle di separazione, devono essere devolute in via esclusiva al giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente. Tenendo a mente i principi esposti nei Considerando 12 e 13 della normativa citata è necessario separare le due materie e soprattutto non attribuire al giudice adito per primo per la separazione anche la competenza a conoscere le domande inerenti la responsabilità

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