La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 11374 del 05.04.2016 / 31.05.2016, si è pronunciata in ordine alla conformità della normativa nazionale sulla successione dei contratti a tempo determinato, all’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva 1999/70/CE.

Nella sentenza in esame, nella parte motiva, le Sezioni Unite offrono uno spunto di riflessione particolarmente interessante, laddove affermano che la reiterazione dei contratti rispetterebbe si formalmente i limiti legali della disciplina – nel caso in esame dell’intervallo temporale fra più contratti a tempo determinato -, configurando ciò nonostante una violazione della normativa ex art. 1344 c.c. in tema di contratti in frode alla legge. Sul punto, la Suprema Corte infatti riporta: “la dottrina che ha approfondito questa complessa problematica in relazione alla materia della successione di contratti a tempo determinato, spiega che le norme prima esaminate hanno drasticamente ridotto le ipotesi di frode alla Legge in questo ambito, perché anche i pregressi casi di reiterazione in fraudem legis sono divenuti veri e propri comportamenti contra legem espressamente sanzionati dall’art. 5, comma 4-bis. Tuttavia, le norme imperative che fissano limiti massimi di durata al rapporto tra uno stesso datore di lavoro ed uno stesso lavoratore superati i quali il rapporto diviene a tempo indeterminato, possono essere ancora eluse mediante contratti la cui causa in tal caso dovrà essere reputata illecita (art. 1344 c.c.). In particolare ciò sembra ipotizzabile in casi estremi di utilizzazione fraudolenta delle norme che escludono dal computo alcuni tipi contrattuali o mediante l’impiego del lavoratore in mansioni diverse. Ipotesi invero divenute ancora più residuali a seguito degli ultimi sviluppi della normativa sul contratto a tempo determinato (Dlgs. 15 giugno 2015 n. 81 artt. 19 ss.).

Purtroppo le Sezioni Unite non si soffermano ulteriormente sulla questione, ma questo pare in realtà un invito ai giuristi a soffermarsi sul caso in esame, andando oltre i limiti formali ed esaminando l’intero rapporto di lavoro sotto il profilo della frode alla legge.

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