In una recente sentenza del 12 luglio 2016, la Suprema Corte, chiamata una volta di più ad esprimersi in merito alla natura della responsabilità precontrattuale, ha inteso dare continuità al proprio più recente orientamento, individuando una responsabilità di tipo contrattuale anche in assenza di un formale vincolo negoziale dal quale scaturiscano specifici obblighi di prestazione a carico delle parti, ove tra le stesse venga comunque ad instaurarsi una relazione qualificabile come “contatto sociale qualificato”. L’esserci infatti, sottolinea la Cassazione,” una struttura obbligatoria, vicenda tipica dell’obbligazione senza prestazione, segna la differenza con la responsabilità aquiliana, alla base della quale non vi è alcun obbligo specifico, costituendo anche il generico dovere di “alterum non laedere” niente altro che la proiezione  – insita nel concetto stesso di responsabilità – sul danneggiante del diritto del danneggiato all’integrità della propria sfera giuridica, al di fuori di un preesistente rapporto con il primo.

Quanto precede, sino ad arrivare nel caso specifico a disattendere le pronunce dei giudici di merito e d’appello e ad affermare il seguente principio di diritto: “l’eventuale responsabilità dell’amministrazione, in pendenza dell’approvazione ministeriale, deve essere, di conseguenza, configurata come responsabilità precontrattuale, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 cod. civ., inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale da “contatto sociale qualificato”.

E ciò con tutte le conseguenze del caso, quali la prescrizione decennale, l’inversione dell’onere della prova a favore del danneggiato, la maggiore estensione del danno risarcibile in base all’art. 1225 c.c.

Su questa posizione, peraltro, la giurisprudenza di legittimità si è assestata negli ultimi anni, anche in considerazione di un oramai consolidato orientamento europeo. Da un lato, infatti, i giuristi tedeschi assumono che stante la sussistenza di un contatto qualificato, gli obblighi di attenzione di ciascuna parte nei confronti dell’altra vengono ad esistenza prima e a prescindere dall’obbligo di prestazione che scaturisce dal contratto, in una relazione che sta in mezzo al contratto ed al torto (cd. Sondervereinbarung). Dall’altro lato, la Corte di Giustizia europea afferma chiaramente che “costituisce materia contrattuale ogni relazione giuridicamente rilevante tra due parti, ossia un obbligo liberamente assunto da un parte nei confronti dell’altra, pure in assenza di un formale atto negoziale.

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