Nel 2005 veniva introdotta nel nostro ordinamento la disciplina relativa all’azione di classe (cd. class action), senza che tuttavia questa riscontrasse mai particolare successo. Il legislatore è così intervenuto di recente con la L. 12 aprile 2019, n. 31, nella consapevolezza che occorresse una riforma importante in grado di valorizzare questo importante strumento giuridico.

In primo luogo, deve essere evidenziata la nuova collocazione della materia: non più nel Codice del Consumo (artt. 139-140bis, ora abrogati) ma in un apposito titolo di chiusura del Codice di procedura civile (Titolo VIII bis, artt. 840bis-840sexiesdecies).

Una seconda necessaria premessa concerne l’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Fermo restando che le nuove norme si applicheranno solo alle condotte poste in essere successivamente all’entrata in vigore della legge, allo stato devono ancora essere approvate alcune disposizioni attuative. Con l’approvazione della legge era stata previsto un termine di 12 mesi (scaduto nell’aprile 2020), poi prorogato di altri 7 mesi (con scadenza in novembre 2020). Attualmente però mancano alcuni importanti decreti, relativi ad esempio ai requisiti per l’iscrizione all’elenco delle organizzazioni adibite a promuovere le azioni di classe.

In attesa degli sviluppi, è comunque possibile analizzare gli aspetti principali della nuova disciplina.

1. La legittimazione ad agire.

Di rilievo risulta anzitutto l’estensione della platea dei soggetti legittimati ad agire. Se in passato, infatti, questa era limitata alle sole associazioni di utenti e consumatori (art. 139 d.lgs. 206/05), in futuro questa potrà essere esercitata da chiunque ritiene di aver subito una lesione di “diritti individuali omogenei”, quindi sia le organizzazioni/associazioni iscritte nell’apposito elenco istituito presso il Ministero della Giustizia, sia ciascun componente della singola classe (art. 840bis c.c.).

Un ulteriore ampliamento, di natura oggettiva, ha portato ad eliminare il limite che consentiva di usufruire dell’azione di classe solo a tutela degli interessi disciplinati dal Codice del Consumo e da altre disposizioni specificatamente individuate (ad es. in tema di mercato interno o di servizi radiotelevisivi), potendosi ora agire in relazione ad “atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle attività” di imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica attività, quindi in tutte le ipotesi di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

2. La fase introduttiva dell’azione.

In linea con la precedente disciplina, il legislatore ha mantenuto le tre fasi processuali, distinguendo tra una prima fase “introduttiva”, una fase di decisione-accertamento della lesione e una fase finale (eventuale) di liquidazione.

Il giudice competente, con l’entrata in vigore della riforma, non sarà più il Tribunale ordinario, in composizione collegiale, del capoluogo della Regione in cui ha sede l’impresa, bensì la Sezione specializzata in materia di impresa del luogo ove ha sede la parte resistente (art. 840ter).

Data la natura dell’azione di classe, fondamentale è l’aspetto relativo alla pubblicità del ricorso, da effettuarsi nell’area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia entro 10 giorni dal deposito del decreto di fissazione dell’udienza. Tale pubblicazione è fondamentale, poiché decorsi 60 giorni non potranno più essere proposte altre azioni di classe basate sui medesimi fatti e nei confronti del medesimo resistente (pena la loro cancellazione dal ruolo). Se in questo intervallo di tempo sono state avviate azioni analoghe, le cause saranno riunite a quella principale.

Il procedimento assume la forma del più celere rito sommario di cognizione (art. 702bis e ss. c.p.c.) ed è esclusa la sua conversione nel rito ordinario.

Entro 30 giorni dalla prima udienza, il Giudice decide con ordinanza sull’ammissibilità della domanda, ordinanza che viene pubblicata nel portale del Ministero entro 15 giorni (art. 840ter). Per quanto concerne i motivi di inammissibilità, il legislatore non ha apportato alcun mutamento rispetto alla disciplina previgente. Di conseguenza, anche in futuro la domanda sarà dichiarata inammissibile se manifestamente infondata, se vi è un conflitto di interessi del ricorrente, se il giudice non ravvisa l’omogeneità dei diritti individuali o se il ricorrente non è in grado di curare adeguatamente i diritti fatti valere in giudizio.

Con la medesima ordinanza il Tribunale fissa un termine di adesione (compreso tra 60 e 150 giorni) per altri soggetti portatori di diritti omogenei (art. 840quinquies). Gli aderenti non assumono la qualità di parte, ma hanno il diritto di accedere al fascicolo informatico e di ricevere ogni comunicazione. Le loro pretese saranno valutate successivamente alla – eventuale – pronuncia della sentenza che accoglie la class action.

3. La fase di accertamento e la conclusione del procedimento.

Espletati gli adempimenti preliminari, il Tribunale procede con gli atti di istruzione che ritiene più opportuni, avvalendosi anche di dati statistici e presunzioni semplici.

Il ricorso sarà poi accolto o rigettato nel merito con sentenza, la quale dovrà essere pubblicata nel portale ministeriale. Con la riforma il legislatore è intervenuto in maniera consistente sul contenuto della sentenza. In passato, infatti, il Tribunale si limitava a pronunciare una sentenza di condanna con cui liquidava secondo equità (ai sensi dell’art. 1226 c.c.) le somme dovute a chi aveva aderito all’azione, o stabiliva criteri omogenei per la liquidazione delle somme. Con l’entrata in vigore del nuovo testo, invece, il Tribunale deciderà anzitutto sulle domande risarcitorie proposte dai ricorrenti, nel caso in cui l’azione sia stata proposta da un soggetto diverso da un’organizzazione; in ogni caso definirà i caratteri dei diritti individuali lesi e gli elementi necessari per includere i soggetti nella medesima classe (art. 840sexies).

Con lo stesso provvedimento viene aperta una seconda procedura di adesione (che deve concludersi entro un termine ricompreso tra 60 e 150 giorni) riguardante altri soggetti portatori dei diritti individuali individuati nella sentenza. Per questa nuova fase di adesione vengono nominati un giudice delegato e un rappresentante comune degli aderenti.

Scaduto il termine di adesione, il resistente ha 120 giorni per depositare una memoria contenente le proprie difese, prendendo posizione sui fatti posti a fondamento delle domande degli aderenti; i fatti dedotti dagli aderenti e non specificatamente contestati dal resistente saranno considerati ammessi (art. 840octies).

Entro un ulteriore termine di 90 giorni il rappresentante comune deposita un progetto dei diritti individuali omogenei, su cui il resistente e gli aderenti possono presentare le proprie osservazioni scritte e/o documenti integrativi (che saranno considerati dal rappresentante comune, il quale potrà apportare eventuali variazioni al proprio progetto).

In caso di accoglimento della domanda di adesione, il giudice condanna il resistente al pagamento delle somme verso ciascun aderente a titolo di risarcimento o di restituzione. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo (art. 840octies).

Con il decreto di cui all’art. 840octies il giudice condanna il resistente anche a corrispondere al rappresentante comune, a titolo di compenso, un importo stabilito in misura progressiva in considerazione del numero dei componenti la classe, secondo i criteri e le percentuali indicate all’art. 840novies. Sulla base dei medesimi criteri, il resistente viene condannato a corrispondere una somma anche all’avvocato che ha difeso il ricorrente fino alla pronuncia della sentenza di accoglimento dell’azione di classe.

4. L’azione inibitoria collettiva.

Da ultimo è opportuno considerare un ulteriore strumento su cui è intervenuto il legislatore, quale l’azione inibitoria collettiva. Tale istituto era previsto già nel Codice del Consumo (art. 140 d.lgs. 206/05), il quale permetteva di agire per ottenere l‘ordine di cessazione o il divieto di reiterazione di condotte omissive o commissive. Tale previsione è stata riprodotta anche nel nuovo Titolo del Codice Civile (Art. 840sexiesdecies), ma – pur nel silenzio della norma – si può ritenere che, considerando la ratio della novella, tale azione collettiva non sia limitata, come in precedenza, alla lesione degli interessi di utenti e consumatori, ma possa avere ad oggetto un più ampio spettro di lesioni, come indicato all’art. 840bis c.p.c.

In tal caso, il procedimento assume le forme camerali (artt. 737 ss. c.p.c.) dinanzi alla Sezione specializzata in materia di impresa. Quando l’azione inibitoria collettiva è proposta congiuntamente all’azione di classe, il giudice dispone la separazione delle cause.

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