Con la sentenza n. 16601 del 07.02.2017 le Sezioni Unite della Suprema Corte, chiamate ad esprimersi in punto di ammissibilità nel nostro ordinamento dei danni punitivi di origine anglosassone (cd. “punitive damages”), hanno affermato il seguente principio di diritto:

“Nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile. Non è quindi ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi. Il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve però corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell’ordinamento straniero su basi normative che garantiscono la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell’atto straniero e alla loro compatibilità con l’ordine pubblico.”

Affermato quanto sopra, la Suprema Corte osserva tuttavia che occorre pur sempre verificare la proporzionalità tra risarcimento riparatorio – compensativo e risarcimento punitivo e tra quest’ultimo e la condotta censurata, per rendere riconoscibile la natura della sanzione / punizione, ovvero che la riconoscibilità del risarcimento punitivo è sempre da commisurare agli effetti che la pronuncia del giudice straniero – sotto il profilo dell’ordine pubblico e della coerenza interna dell’ordinamento – può avere in Italia.

Sotto questo ultimo profilo, infatti, “il principio di legalità postula che una condanna straniera a “risarcimenti punitivi” provenga da fonte normativa riconoscibile, cioè che il giudice a quo abbia pronunciato sulla scorta di basi normative adeguate, che rispondano ai principi di tipicità e prevedibilità.”  

A suffragare quanto sottolineato nella motivazione della sentenza, la medesima Corte cita infine diverse disposizioni presenti nel nostro ordinamento giuridico già da alcuni decenni (si pensi a titolo esemplificativo alle norme in tema di proprietà intellettuale ed industriale, piuttosto che all’art. 614bis c.p.c.), idonee a conferire un connotato sanzionatorio al risarcimento.

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