La sorte dei crediti della società cancellata dal Registro delle Imprese: i chiarimenti delle Sezioni Unite
07.09.2026La Corte di Cassazione, nella sua composizione a Sezioni Unite, ha pubblicato in data 16.07.2025 la sentenza n. 19750/2025, mediante la quale si è pronunciata in merito alla successione dei crediti della società che, cancellatasi dal registro delle imprese, non abbia riportato la propria situazione soggettiva attiva nel bilancio finale di liquidazione redatto ai sensi dell’art. 2490 cod. civ.
Nel caso di specie, una società instaurava un procedimento nei confronti del Banco di Napoli, al fine di ottenere la ripetizione delle somme indebitamente versate. Nelle more del processo, la società veniva cancellata dal registro delle imprese, con conseguente sua estinzione. Il giudice di prime cure, pertanto, scoperta la cancellazione della società, dichiarava la cessazione della materia del contendere.
La sentenza veniva quindi impugnata dal socio unico dinnanzi alla Corte d’Appello di Napoli la quale, in accoglimento dei motivi di appello, riconosceva che:
– in ossequio al principio di ultrattività del mandato alle liti, la società può continuare ad essere rappresentata in giudizio anche dopo l’avvenuta cancellazione dal registro delle imprese;
– il mancato inserimento della situazione giuridica attiva nel bilancio finale di liquidazione non può essere ricondotto ad una tacita remissione del debito.
In ossequio a quanto espresso, il Banco di Napoli veniva condannato a ripetere a favore della società appellante la somma pari ad € 456.746,48.
Avverso tale sentenza, l’appellato soccombente proponeva ricorso in Cassazione e con ordinanza interlocutoria la Prima Sezione Civile, investita del ricorso, trasmetteva gli atti alla Prima Presidente, la quale disponeva l’assegnazione alle Sezioni Unite, al fine di risolvere il contrasto giurisprudenziale “determinatosi in ordine alla configurabilità di una tacita rinuncia ai crediti della società non compresi nel bilancio finale di liquidazione, come effetto automatico della cancellazione dal registro delle imprese, con conseguente estinzione della società, in pendenza del giudizio volto a farli accertare.”
Le Sezioni Unite venivano investite della questione, al fine di risolvere il contrasto sussistente in giurisprudenza, che si può ricostruire mediante il richiamo ai due orientamenti principali.
Un primo orientamento, rappresentato dalle sentenze gemelle della Cassazione pronunciate a Sezioni Unite con numero 6070, 6071, 6072 del 2013 – seguite dal giudice di primo grado – riconosceva che l’estinzione della società poteva dar luogo ad un fenomeno di natura successoria, permettendo ai soci di subentrare nelle posizioni attive della società cancellata dal registro delle imprese. Nelle medesime sentenze veniva affermata l’idea secondo la quale esiste una distinzione in merito ai crediti di una società, i quali possono essere classificati in crediti certi o sufficientemente determinati o crediti che vengono indicati come mere pretese, crediti incerti o illiquidi, i quali si daranno per abbandonati se non iscritti nel bilancio finale.
Per converso, negli anni si erano succedute diverse pronunce della Cassazione, in base alle quali la mancata iscrizione del credito nel bilancio finale di liquidazione non può essere considerato come automatica rinuncia a quest’ultimo. A tal proposito, i giudici hanno argomentato che la rinuncia corrisponde ad un atto negoziale e come tale, al fine di poter essere considerata valida, deve necessariamente essere corroborata dalla volontà di porre in essere un determinato negozio.
La Cassazione, in accoglimento di tale ultimo orientamento, richiama le precedenti sentenze del 2013 e riconosce che l’estinzione di una società non comporta l’automatica estinzione dei rapporti giuridici in essere. Vieppiù, affermano i Giudici della Suprema Corte che la mancata iscrizione nel bilancio finale di liquidazione non comporta in automatico un atto di rinuncia, riconoscendo pertanto l’essenziale differenza tra una mera omissione contabile da un atto di disposizione di un proprio diritto, il quale contiene sempre la volontà del soggetto agente.
Infatti, in merito alla remissione del credito ex art. 1236 cod. civ., la Suprema Corte ricorda che la rinuncia deve esser comunicata da parte del creditore al debitore, al fine di permettere a quest’ultimo di esercitare la facoltà di rinuncia della remissione. Pertanto, è il debitore che in seguito dovrà provare l’avvenuta remissione.
La Corte afferma la regola secondo la quale la sopravvivenza dei crediti e la ripartizione di questi a favore dei soci è la consuetudine, mentre, la rinuncia ad un credito costituisce un’eccezione che deve essere provata da chi intende avvalersene.
Inoltre, la Suprema Corte ritiene che tale orientamento risponda in modo più coerente all’esigenza di preservare la garanzia patrimoniale dei creditori sociali, scongiurando il rischio che la società, mediante la rinuncia a un proprio credito, determini una diminuzione del patrimonio sociale aggredibile, con conseguente pregiudizio per le ragioni creditorie.
In conclusione, i Giudici della Suprema Corte affermano il seguente principio di diritto:
“L’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l’estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocabilmente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell’avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall’ex-socio, o nei confronti del quale quest’ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l’onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l’estinzione del credito”.
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