Con la sentenza del 15 luglio 2021, nelle cause riunite C-152/20 e C-218/20, la Corte di Giustizia Europea è stata chiamata a pronunciarsi in merito al regolamento Roma I, rectius regolamento (CE) n. 593/2008, entrato in vigore il 17 dicembre 2009, che disciplina l’individuazione delle legge applicabile alle obbligazioni contrattuali civili e commerciali e, più specificatamente, in ordine all’interpretazione dell’art. 3 rubricato “libertà di scelta” e dell’art. 8 rubricato “contratti individuali di lavoro”.

Il caso trae origine dalla controversia presentata da alcuni conducenti rumeni, assunti da una ditta di trasporti con sede in Romania e abitualmente impiegati presso lo Stato italiano, i quali hanno rivendicato il riconoscimento della retribuzione minima applicabile in Italia in base al CCNL di settore. I contratti individuali di lavoro, redatti sia in lingua rumena sia in lingua italiana, prevedevano che «[l]’attività si svolgesse presso la (sezione/ufficio/officina/compartimento) dell’autofficina della sede sociale/stabilimento/altro luogo di lavoro organizzato, nel comune di XXX [(Romania)], e secondo la delegazione/distaccamento presso le sedi o stabilimenti dei clienti, dei fornitori attuali e futuri, presso tutte le destinazioni nel paese e all’estero in cui sarà richiesto anche il veicolo utilizzato nell’esercizio delle sue funzioni o in qualsiasi altro luogo in cui il lavoratore dipendente svolge[va] attività di trasporto». A dispetto della citata previsione contrattuale (luogo scelto dalle parti) e della stipula dei contratti avvenuta in Romania, i lavoratori hanno sostenuto che il luogo a partire dal quale hanno svolto le loro missioni (dirette in Germania), ove hanno ricevuto le istruzioni, e nel quale dovevano ritornare al termine della missione, si trovasse in Italia e che, pertanto, ad essi dovessero essere riconosciute le differenze retributive derivanti dal miglior trattamento stabilito dal CCNL di settore vigente in Italia.

La Corte di Giustizia Europea, accogliendo di fatto le richieste dei lavoratori, ha dichiarato che:

“ (…) 1) L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), deve essere interpretato nel senso che, qualora la legge che disciplina il contratto individuale di lavoro sia stata scelta dalle parti di tale contratto e sia diversa da quella applicabile in forza dei paragrafi 2, 3 o 4 di tale articolo, si deve escludere l’applicazione di quest’ultima, ad eccezione delle «disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente» secondo la stessa, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento, fra le quali possono rientrare, in linea di principio, le norme relative alla retribuzione minima.

2) L’articolo 8 del regolamento n. 593/2008 deve essere interpretato nel senso che:

– da un lato, le parti di un contratto individuale di lavoro sono considerate libere di scegliere la legge applicabile a tale contratto anche qualora le clausole contrattuali siano integrate dal diritto del lavoro nazionale in forza di una disposizione nazionale, purché la disposizione nazionale in questione non imponga alle parti di scegliere la legge nazionale quale legge applicabile al contratto, e

– dall’altro, le parti di un contratto individuale di lavoro sono considerate, in via di principio, libere di scegliere la legge applicabile a tale contratto anche qualora la clausola contrattuale relativa a tale scelta sia redatta dal datore di lavoro, e il lavoratore si limiti ad accertarla”.

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