Con la sentenza nr. 22861 del 21 luglio 2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla liceità del rapporto di lavoro svolto tramite agenzia interinale da un lavoratore, che aveva prestato la propria attività lavorativa mediante invio in plurime successive missioni corrispondenti ad almeno dieci contratti di somministrazione a tempo determinato e per complessivi 1.596 giorni lavorativi, pari ad oltre 65 mesi. Dopo avere svolto un’approfondita analisi in merito alla Direttiva 2008/104/CE ed alla relativa giurisprudenza europea, la Suprema Corte ha ribadito il principio per cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è la forma ordinaria di rapporto di lavoro, rispetto al quale i rapporti precari rappresentano l’eccezione, tale per cui il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non deve diventare una situazione permanente. Segnatamente, la Corte di Cassazione ha preliminarmente chiarito, in base ai dettami della normativa europea, che “La Corte di Giustizia, nelle sentenze del 14 ottobre 2020 e del 17 marzo 2022 più volte citate, ha interpretato la Dir. n. 2008/104, mettendo in risalto, quale requisito immanente e strutturale del lavoro tramite agenzia interinale, il carattere di temporaneità e segnalando il rischio di un ricorso abusivo a tale forma di lavoro in presenza di missioni successive che si protraggano per una durata che non possa, secondo canoni di ragionevolezza, considerarsi temporanea, avuto riguardo alla specificità del settore e alla esistenza di spiegazioni obiettive del ricorso reiterato a questa forma di lavoro”, per poi riportare alcuni indici rivelatori di un ricorso abusivo alla somministrazione di lavoro, ovvero “In particolare, la Corte (di Giustizia) ha ritenuto rilevante verificare se le missioni successive del medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice conducano a una durata dell’attività presso tale impresa più lunga di quanto possa essere ragionevolmente qualificato come “temporaneo”: da ciò potrebbe, infatti, evincersi un ricorso abusivo a missioni successive, ai sensi della Dir. n. 2008/104, articolo 5, paragrafo 5, prima frase. Analogamente, missioni successive assegnate al medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice possono eludere l’essenza stessa delle disposizioni della Dir. n. 2008/104 e possono costituire un abuso di tale forma di rapporto di lavoro, in quanto idonee a compromettere l’equilibrio realizzato da tale Direttiva tra la flessibilità per i datori di lavoro e la sicurezza per i lavoratori, a discapito di quest’ultima. Infine, quando, in un caso concreto, non viene fornita alcuna spiegazione oggettiva al fatto che l’impresa utilizzatrice interessata ricorra ad una successione di contratti di lavoro tramite agenzia interinale, spetta al giudice nazionale verificare, nel contesto del quadro normativo nazionale e tenendo conto delle circostanze di specie, se una delle disposizioni della Dir. n. 2008/104, venga aggirata, a maggior ragione laddove ad essere assegnato all’impresa utilizzatrice in forza dei contratti successivi in questione sia sempre lo stesso lavoratore tramite agenzia interinale.

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