Si segnalano due recenti e vicine pronunce della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in entrambi i casi sulla legittimità di alcune conversazioni registrate dal lavoratore.

In un primo caso, con l’ordinanza n. 11999 del 16.05.2018, la Suprema Corte ha confermato la legittimità del licenziamento intimato dalla datrice di lavoro per giusta causa, sulla base della grave ed intenzionale violazione dei principi di buona fede e correttezza da parte del lavoratore (che in maniera occulta aveva registrato una conversazione telefonica intercorsa tra il superiore gerarchico ed un altro dipendente, nonché una riunione aziendale, per poi fare uso delle stesse registrazioni in sede di querela) e del difetto di prova in ordine ad un preteso comportamento di mobbing in un determinato periodo (che non era stato adeguatamente allegato e dimostrato).

Di indirizzo opposto la seconda pronuncia, contenuta nella sentenza n. 11322 del 10.05.2018, nella quale la Suprema Corte conferma l’illegittimità dell’intimato licenziamento, ampiamente soffermandosi sul problema della violazione della privacy nel caso di registrazione occulta, audio e video, di conservazioni intercorse tra i colleghi di lavoro in orario di lavoro, precisando in obiter dicta che “l’ipotesi derogatoria di cui all’art. 24 del Dlgs. n. 196/2003, che permette di prescindere dal consenso dell’interessato, sussiste anche quando il trattamento dei dati, pur non riguardanti una parte del giudizio in cui la produzione viene eseguita, sia necessario per far valere o difendere un diritto. Unica condizione richiesta è che i medesimi siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Quanto poi al diritto al concreto atteggiarsi del diritto di difesa, è stato ritenuto che la pertinenza dell’utilizzo rispetto alla tesi difensiva va verificata nei suoi termini astratti e con riguardo alla sua oggettiva inerenza alla finalità di addurre elementi atti a sostenerla e non alla sua concreta idoneità a provare la tesi stessa o avendo riguardo alla ammissibilità e rilevanza dello specifico mezzo istruttorio. Inoltre il diritto alla difesa non va considerato limitato alla pura e semplice tesi processuale, estendendosi a tutte quelle attività dirette ad acquisire prove in essa utilizzabili, ancor prima che la controversia sia stata formalmente instaurata mediante citazione o ricorso.”

Il quadro che emerge dalle due sentenze sopra citate è quindi quello per il quale, ad oggi, non è stato ancora raggiunto un orientamento consolidato in grado di far pendere l’ago della bilancia da un lato piuttosto che dall’altro, nel difficile bilanciamento di interessi fra il diritto alla privacy ed il diritto alla difesa. Bilanciamento il quale, si auspica possa trovare una soluzione sotto la vigenza del nuovo Regolamento CE n. 679 del 27.04.2016.

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