Con la sentenza n. 21983 del 30 luglio 2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile hanno fornito una nuova lettura, più in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, della nozione di circolazione in aree equiparate alla strada di uso pubblico, ossia di uno dei requisiti richiesti ai sensi del combinato disposto degli artt. 122 e 144 D.Lgs. 209/05 (Codice delle Assicurazioni) ai fini dell’operatività dell’assicurazione obbligatoria r.c.a. e dell’azione diretta nei confronti delle compagnie d’assicurazione.

La fattispecie oggetto del giudizio concerneva un sinistro che aveva coinvolto un bimbo di 1 anno, investito dal camper guidato da un familiare, il quale stava effettuando alcune manovre per far uscire il mezzo dal box garage privato, posizionandolo nello spazio cortilizio (recintato) dell’abitazione in vista della relativa immissione sulla strada pubblica.

I parenti della vittima convenivano in giudizio la compagnia assicuratrice del camper al fine di chiedere iure proprio il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del decesso del proprio congiunto; il Tribunale di Milano prima, e la Corte d’Appello poi, respingevano ogni domanda, in ragione della mancata copertura dall’assicurazione per la r.c.a. di cui agli artt. 122 ss D.Lgs. 209/05 per essersi il sinistro verificato in un luogo privato e non “su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate” come recita la normativa.

Il rigetto veniva motivato in considerazione della lettura giurisprudenziale, univoca sul punto, che individuava nelle strade equiparate quelle “aree private dove sia consentita la circolazione a un numero indeterminato di persone” aventi accesso giuridicamente lecito all’area (ex plurimis, Cass. 10717/18, Cass. Sez. Un. 8620/15), escludendo così l’operatività dell’azione diretta in ipotesi di sinistro avvenuto in uno spazio privato delimitato e accessibile solo per determinate persone.

Come tuttavia rilevato dalla Sezione Terza, tale posizione si poneva in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Giustizia in merito all’interpretazione della direttiva 72/166/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni nazionali in fatto di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, in quanto nella nozione di “circolazione dei veicoli”, secondo i giudici eurounitari, deve essere ricompreso qualunque uso di un veicolo che sia “conforme alla funzione abituale dello stesso” (ex plurimis, CdG 04 settembre 2014, causa C162/13).

Nella propria ordinanza di rinvio, dunque, la Sezione Terza evidenziava la sussistenza di due diversi orientamenti: uno collegato ad un criterio di tipo materiale-spaziale, dipendente dalla natura del luogo ove è avvenuto il sinistro (accolto dall’ordinamento interno), l’altro ispirato ad un criterio funzionale, che richiede una valutazione in merito all’utilizzo che viene fatto del veicolo (accolto dall’ordinamento dell’Unione Europea). Ad opinione dei giudici milanesi, invece, queste letture non si ponevano in contrasto tra di loro, poiché l’applicazione del principio funzionale non risultava incompatibile con le limitazioni spaziali previste dalla normativa interna.

Riscontrando invece la necessità di un chiarimento giurisprudenziale, veniva posta alle Sezioni Unite la seguente questione: se l’art. 122 Cod. Ass. debba essere interpretato nel senso che la circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico vada intesa come quella “effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale”.

Il quesito è stato risolto in maniera positiva dalle Sezioni Unite, le quali hanno motivato la propria interpretazione sia alla luce della giurisprudenza nazionale (richiamando alcuni passaggi già esposti con la sentenza n. 8620/15, anch’essa resa a Sezioni Unite), sia alle soluzioni fornite dalla Corte di Giustizia nelle diverse fattispecie presentate alla sua attenzione.

In primo luogo, si è ribadito che il concetto di “veicolo” deve essere considerato in relazione alle proprie componenti e caratteristiche, sia strutturali che funzionali; in ragione di ciò, la circolazione del veicolo ai sensi dell’art. 2054 c.c. deve essere intesa quale “uso che di esso si compie su aree destinate alla circolazione – semprechè sia quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo può avere”. Viene così riconosciuta l’applicabilità anche nel nostro ordinamento del criterio funzionale, il quale, pur trovando il proprio riferimento principale nell’art. 2054 c.c., non era stato considerato dalla richiamata pronuncia del 2015 solamente perché non rilevante nel caso di specie.

In maniera più chiara, invece, le Sezioni Unite del 2021 hanno affermato che, ai fini dell’azione diretta ex art. 122 Cod. Ass., sono irrilevanti sia la natura pubblica o privata dell’area di circolazione, sia il tipo di uso del veicolo (es apertura degli sportelli, posizione di arresto, etc) e il tipo di mezzo (trattore, veicolo militare, etc), dovendo invece essere oggetto di valutazione la sola “utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale ad assumere fondamentale rilievo costituendo, in luogo di quello del ‘numero indeterminato di persone’, il criterio di equiparazione alle strade di uso pubblico di ogni altra area o spazio ove sia avvenuto il sinistro”. Per questo motivo, afferma la Corte, sono da ritenersi escluse dalla copertura dell’assicurazione per la r.c.a. solamente le ipotesi di utilizzo totalmente avulso del veicolo rispetto a quello “ordinario”, come può essere uno scontro tra un’autovettura ed uno sciatore su una pista da sci (affrontato in Cass. 21254/16) o quello di un utilizzo dello stesso come arma per investire e uccidere persone (affrontato in Cass. 19368/17).

Richiamando invece il percorso giurisprudenziale della Corte di Giustizia, si è rilevato che il criterio funzionale era già stato più volte adottato dalla medesima; in via esemplificativa, le Sezioni Unite hanno richiamato l’ipotesi di sinistro cagionato da un trattore munito di rimorchio nel cortile di una casa colonica (C.d.G. 4 settembre 2014, C-162/13), o provocato da un trattore fermo che azionava una pompa per lo spargimento di erbicida, causando uno smottamento (C.d.G. 28 novembre 2017, C-514/16), o ancora in ipotesi di ribaltamento di un veicolo dell’Esercito in una zona di un campo destinato al compimento di esercitazioni militari (C.d.G. 20 dicembre 2017, C-334/16).

In conclusione, la sentenza delle Sezioni Unite n. 21983 del 30 luglio 2021 è intervenuta chiarendo il significato da attribuire al concetto di “area equiparata alla strada ad uso pubblico” di cui all’art. 122 Cod. Ass. ai fini dell’applicabilità dell’azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione: abbandonando l’orientamento fondato sul mero concetto di spazio pubblico accessibile ad una quantità indeterminata di persone, si è affermato che l’assicurazione deve coprire i danni cagionati da qualsiasi sinistro avvenuto a causa di un uso conforme del veicolo. Adottando dunque un’interpretazione conforme ai principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, le Sezioni Unite hanno cassato l’impugnata sentenza rinviando alla Corte di Appello.

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