Con la sentenza n. 24675 del 19 ottobre 2017, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno negato definitivamente l’ingresso nel nostro ordinamento giuridico alla c.d. usura sopravvenuta. Si è chiuso così, forse, l’annoso ed irrisolto dibattito sviluppatosi all’indomani dell’introduzione della legge n. 108/1996, che ha modificato l’art. 1815 c.c., introducendo la seguente disposizione: “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.

Viene dunque prevista una nullità parziale e testuale, la quale non crea nessun tipo di problema con riferimento all’ipotesi di usura originaria, operante nel momento genetico del contratto. Ma cosa succede se una clausola di interessi inizialmente proporzionata (in linea con il tasso legale) finisce per divenire usuraria a causa di circostanze esterne?

Secondo un primo orientamento deve ritenersi decisivo il momento genetico della stipulazione del contratto, essendo irrilevante il tempo successivo della corresponsione degli interessi.

Secondo un diverso orientamento, la valutazione circa l’usurarietà degli interessi deve essere valutata invece al momento della dazione degli stessi.

A dirimere la controversia è intervenuto il Legislatore con la legge di interpretazione autentica n.24/2001, la quale espressamente stabilisce: “…si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.” Legge, cui ha fatto seguito la pronuncia in commento della Corte di Cassazione, la quale ha chiuso sostanzialmente il dibattito che si era protratto anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 24/2001, giungendo alla seguente conclusione: “Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della L. n.108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto.”    

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