Con la recente ordinanza n. 23887 del 26 settembre 2017, la sesta sezione civile della Corte di Cassazione si è espressa in merito alla notificazione di atti giudiziari per mezzo delle cd. poste private.

Nello specifico, la Suprema Corte si è pronunciata sul ricorso presentato da un contribuente avverso la sentenza della CTP di Napoli, poi confermata dalla CTR Campania, la quale aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal medesimo avverso una cartella di pagamento per tributi erariali, sul presupposto che l’atto in parola era stato notificato a mezzo di una posta privata.

Nella motivazione della sentenza, la Corte prende le mosse dall’art. 149 del codice di procedura civile, il quale prevede espressamente la facoltà di notificare atti giudiziari avvalendosi del servizio postale; facoltà, riconosciuta dalla legge n. 53/1994 anche all’avvocato, il quale per effettuare notifiche può usufruire del servizio postale senza l’intermediazione dell’Ufficiale giudiziario. Ciò, per passare quindi in rassegna la legge n. 261/1999, emanata in attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari ed il miglioramento della qualità del servizio, la quale prescrive una serie di obblighi e requisiti di qualità e sicurezza per il fornitore del servizio universale (“l’organismo che fornisce l’intero servizio postale universale su tutto il territorio nazionale”) – in Italia individuato in Poste Italiane S.p.A. – cui, ai sensi dell’art. 4, sono affidati in esclusiva i servizi di notificazione e comunicazione relativi alle procedure amministrative e giudiziarie, ivi compresi gli atti tributari e processuali.

Vista l’esclusiva sopra citata riconosciuta unicamente a Poste Italiane S.p.A., la Cassazione conferma quindi l’orientamento secondo cui la notifica di un atto giudiziario effettuata a mezzo posta privata è da ritenersi inesistente e non sanabile attraverso la costituzione in giudizio della controparte e rigetta il ricorso.

Nell’ordinanza di cui in narrativa la Suprema Corte si spinge però anche oltre, sino a fornire una nuova lettura di tale consolidato orientamento, alla luce delle più recenti modifiche normative (seppur non rilevanti per il caso de quo, poiché non retroattivamente applicabili).

Già la direttiva 2008/6/CE aveva preso atto della necessità di liberare il potenziale del mercato interno dei servizi postali, ponendo fine al ricorso al settore riservato e ai diritti speciali come modo per garantire il finanziamento del servizio universale. In tale ottica, l’art. 1, comma 57, lett. b) della recente legge n. 124/2017 – legge annuale per il mercato e la concorrenza – ha disposto, con decorrenza 10.09.2017, l’abrogazione dell’art. 4, D.lgs. n. 261/1999, comportando così la soppressione dell’attribuzione in esclusiva al fornitore del servizio universale – Poste Italiane S.p.A – dei servizi inerenti alle notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari.

La stessa legge, riconoscendo che con la liberalizzazione del mercato accanto a Poste Italiane S.p.A. sono fiorite numerose aziende private che si occupano di distribuzione della posta, ha previsto all’art. 1, commi 57 e 58, che la licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti giudiziari a mezzo della posta, debba essere “subordinata a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi medesimi“. A tal fine, l’autorità nazionale di regolamentazione “determina, ai sensi del predetto D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 5, comma 4, e successive modificazioni, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali” relative ai servizi in oggetto, nonché determina i requisiti relativi all’affidabilità, alla professionalità e all’onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi. Con tale disposizione si riconosce anche alle cd. poste private in possesso di licenza individuale la facoltà di notificare atti giudiziari.

Nonostante l’incisiva modifica normativa, non essendo sino ad oggi stati determinati i requisiti per il rilascio delle licenze alle poste private per la notificazione di atti giudiziari, la Corte conclude affermando che “fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ai sensi della succitata norma, dovesse trovare ancora conferma l’orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza.”

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