La sentenza della Corte di Cassazione Civile n. 12872 del 13.05.2021 ha ad oggetto il tema dell’esecutività dei provvedimenti di accoglimento delle domande di riduzione della quota di legittima.

La vertenza trae origine dall’esecuzione di una sentenza di accoglimento della domanda proposta dalla moglie del de cuius di accertamento della natura donativa di alcuni trasferimenti immobiliari disposti in vita, della lesione della propria quota di legittima e di assegnazione della quota ereditaria spettante previa riduzione delle disposizioni testamentare, dei legati e delle donazioni effettuate a favore dei convenuti.

I coeredi convenuti hanno proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., deducendo che la sentenza di primo grado – non ancora passata in giudicato al momento dell’inizio dell’esecuzione – era priva di efficacia esecutiva, in quanto avente natura costitutiva e non condannatoria.

Il Tribunale ha rigettato l’opposizione ritenendo la statuizione di condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di reintegrazione della quota di legittima immediatamente esecutiva, in quanto avente natura dipendente o accessoria rispetto a quella di accertamento della lesione di legittima. La Corte d’Appello invece, in accoglimento del gravame, ha ritenuto la condanna in rapporto di stretta sinallagmaticità, ovvero interdipendenza, con la lesione della quota di legittima.

La signora ha così impugnato la sentenza davanti alla Corte di Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 282 c.p.c., affermando che la statuizione relativa al pagamento di una somma di denaro in favore del legittimario pretermesso dovesse essere considerata pronuncia dipendente dall’accertamento della lesione di legittima e, quindi, immediatamente esecutiva.

La Corte ha esordito ripercorrendo i presupposti per ritenere immediatamente esecutiva una sentenza contenente statuizioni di diversa natura ed, in particolare, ha ribadito le definizioni dei possibili tipi di rapporti tra le statuizioni presenti nelle sentenze (rapporto di sinallagmaticità, di corrispettività, di dipendenza e di accessorietà, laddove solo gli ultimi due sono caratterizzati dall’immediata esecutività) con relativi esempi applicativi. Trattasi di una ricostruzione giurisprudenziale e non codicistica.

Con riferimento, invece, all’azione di riduzione la Corte ha precisato come la stessa possa avere ad oggetto sia il relictum che il donatum e, con riferimento a quest’ultimo, il donatario di immobili possa scegliere di ritenere il bene pagando all’erede pretermesso il controvalore della quota legittima. Pertanto, all’accertamento costitutivo dell’avvenuta lesione della quota di legittima segue una statuizione variabile, modificando di volta in volta il rapporto tra il capo condannatorio e quello costitutivo. Infatti, se la reintegra richiede la divisione dei beni ereditari ed il giudice condanna uno dei condividenti al pagamento d’un conguaglio in denaro, tale capo è in rapporto di corrispettività rispetto alla pronuncia di divisione, risultando non immediatamente eseguibile. Se invece la reintegra richiede unicamente il pagamento da parte del donatario del controvalore della quota di legittima, ex art. 560 c.c., il capo con la condanna al relativo pagamento risulta in rapporto di dipendenza rispetto alla pronuncia di riduzione e, quindi, immediatamente eseguibile.

La Corte ritiene che nel caso de quo il titolo esecutivo azionato fosse costituito da una sentenza il cui capo dichiarativo non fosse in rapporto di sinallagmaticità con quello condannatorio, dal momento che quest’ultimo prevedeva direttamente il pagamento di una somma di denaro da parte del donatario quale controvalore della quota. Il Giudice dell’esecuzione avrebbe, pertanto, applicato erroneamente i criteri stabiliti dalla Corte per individuare i corretti rapporti tra le statuizioni della sentenza.

In conclusione, la Corte, cassando la sentenza impugnata con rinvio, ha individuato il seguente principio di diritto: “la pronuncia di condanna contenuta nella sentenza di accoglimento della domanda di riduzione della quota di legittima non è immediatamente eseguibile quando rappresenti il conguaglio di una operazione divisionale; è invece immediatamente eseguibile quando sia stata pronunciata senza necessità di alcuna divisione, ai sensi dell’art. 560 c.c., commi 2 e 3”.

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