Con la recente ordinanza n. 15401 del 20.07.2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di licenziamenti collettivi, ribadendo che la Direttiva 98/59/CE deve essere interpretata nel senso che, il fatto che un datore di lavoro proceda, unilateralmente ed a svantaggio del lavoratore, ad una modifica sostanziale degli elementi essenziali del contratto di lavoro, per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore stesso, rientra nella nozione di licenziamento di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della medesima direttiva. Nel caso concreto la Suprema Corte, richiamando anche la sentenza della Corte di Giustizia UE 11 novembre 2015, pronunciata nella causa C-422/14, punti da 50 a 54, ha infatti affermato che la Corte territoriale ha violato il superiore principio di diritto nell’escludere la rilevanza, ai fini del computo dei lavoratori determinanti la configurabilità di un licenziamento collettivo, di “alcune…risoluzioni consensuali” derivanti “dalla mancata accettazione di un trasferimento”.

 

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