Il Regolamento CE n. 1896/2006, entrato in vigore il 12.12.2008, applicabile nelle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, per gli operatori ed in particolare per i creditori in Italia è rimasto a lungo lettera morta o quasi, se non che da un po’ di tempo capitava sempre più spesso di vedersi notificata un’ingiunzione di pagamento europea (IPE) sotto forma di modulo – delle volte addirittura in lingua straniera – da qualche creditore straniero. Essendo la procedura costruita su moduli standard, già predisposti ed allegati al regolamento, il debitore italiano spesso incontrava non poche difficoltà con questa insolita tecnica procedurale, sconosciuta all’ordinamento interno. I problemi aumentavano peraltro quando il debitore intendeva proporre opposizione all’ingiunzione notificatagli.

L’IPE, che non richiede l’assistenza di un legale, ormai in alcune aziende straniere fa parte del patrimonio aziendale in quanto, imparata la tecnica, essa è semplice, veloce e poco costosa. Il creditore compila il modulo standard A, allegato al Regolamento CE n. 1896/2006 – con le formalità ivi richieste – e lo consegna al foro competente. L’Autorità giudiziaria, che esegue soltanto un controllo formale ma non sostanziale (come avviene nel procedimento di ingiunzione italiano), accertata la sussistenza dei requisiti formali, emette l’IPE, che viene notificata al debitore transfrontaliero.

Notificata l’IPE, il debitore ha un termine di 30 giorni per inviare l’opposizione al giudice d’origine, ovvero all’Autorità giudiziaria che ha emesso l’ingiunzione di pagamento europea, utilizzando il modulo standard F del regolamento in parola. Il debitore può limitarsi, in sede di opposizione, a contestare il credito ingiunto, senza indicarne le ragioni. Anche questa è una tecnica sconosciuta all’ordinamento italiano, che lo differenzia da altri ordinamenti dove questo tipo di ingiunzione viene regolarmente praticata (ad es. Germania). Se l’opposizione è presentata entro il termine stabilito (30 giorni), il procedimento prosegue dinnanzi al giudice competente dello Stato membro d’origine, che applica le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il creditore/ricorrente non abbia espressamente richiesto in tal caso l’estinzione del procedimento.

In Italia l’IPE – che in tante situazioni può essere un efficiente strumento per recuperare il proprio credito all’estero – è stata anche poco applicata perché il “passaggio dalla fase ingiuntiva” a quella del “giudizio civile ordinario” non è stato regolato da una legge di attuazione dello Stato Italiano, come previsto e ammesso dal regolamento stesso e come sarebbe stato auspicabile, considerato l’interfacciarsi di due sistemi assai differenti (procedimento monitorio puro o misto e procedimento monitorio documentale).

In ogni caso, grazie alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, intervenute con la sentenza n. 2840 del 31.01.2019, questa lacuna è stata colmata:

in tema di ingiunzione europea ai sensi del Regolamento CE n. 1896 del 2006, qualora l’ingiunzione emessa dal giudice italiano venga opposta dal debitore ingiunto a norma dell’art. 16 del Regolamento ed il creditore abbia chiesto all’atto della domanda di emissione dell’ingiunzione europea oppure prima della sua emissione che il processo, per il caso di opposizione, prosegua secondo la disciplina della procedura civile ordinaria, si deve ritenere che, nella situazione di mancato esercizio da parte dello Stato Italiano del potere di dettare una disciplina delle modalità della prosecuzione, quest’ultima sia regolata direttamente dalle disposizioni emergenti dall’art. 17 del Regolamento ed al lume del Considerando 24 di esso, con la conseguenza che la regola per la prosecuzione si rinviene reputando spettante al giudice italiano che emise l’ingiunzione, all’atto della comunicazione al creditore della proposizione dell’opposizione ai sensi del paragrafo 3 dell’art. 17, il potere di fissare un termine al medesimo creditore invitandolo ad introdurre la tutela secondo la disciplina processuale civile ordinaria secondo la forma che egli individuerà in base alla disciplina processuale italiana ed in relazione alla natura della situazione giuridica creditoria azionata con la domanda ingiuntiva, restando escluso il potere del giudice di procedere a tale individuazione». «L’inosservanza del termine sarà regolata dal secondo inciso del terzo comma dell’art. 307 cod. proc. civ. e produrrà l’estinzione del giudizio». «Per effetto della prosecuzione del giudizio con la forma di introduzione dell’azione individuata dal creditore, la litispendenza resterà ricollegata alla proposizione, cioè al deposito, della domanda di ingiunzione europea”.

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