L’interpretazione a favore del beneficiario delle polizze infortuni. I concetti di “somma assicurata”, “massimale”, “lesione” e “menomazione”. I chiarimenti resi dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 788 del 14 gennaio 2026
06.05.20261. Introduzione e fatti di causa. Il giudizio di merito.
Con la recente pronuncia n. 788 del 2026, la III Sezione della Corte di Cassazione ha chiarito alcuni concetti essenziali in materia di contratto di assicurazione, più precisamente per l’ambito delle polizze infortuni.
La fattispecie oggetto della decisione concerneva un infortunio subito da un minore mentre svolgeva equitazione. Questi era beneficiario di una polizza infortuni, sottoscritta dalla Federazione con cui era tesserato, che:
a) indicava, per l’ipotesi di infortunio non mortale, quale “somma assicurata” l’importo di € 80.000,00;
b) prevedeva un aumento di venti volte dell’indennizzo se, entro 60 giorni dall’evento, si fosse verificata un’ipotesi di “tetraplegia o paraplegia” (art. 39 della polizza).
Considerato che la Compagnia si era resa disponibile a corrispondere solamente € 80.000,00, questa veniva convenuta dinanzi al Tribunale di Cremona, il quale la condannava al pagamento della somma di € 1.098.489,00. La sentenza di primo grado veniva riformata dalla Corte d’Appello di Brescia, secondo cui era dovuto il minor importo di € 80.000,00, in quanto:
– la “lesione” da considerare ai fini della quantificazione dell’indennizzo era rappresentata dalla frattura della vertebra (diretta conseguenza della caduta da cavallo) e non dalla lesione midollare (provocata dalla frattura della vertebra);
– per la frattura della vertebra era prevista una invalidità del 6%, con un indennizzo di € 4.800,00, da moltiplicarsi per venti volte;
– poiché il risultato (€ 96.0000,00) era superiore al “massimale di polizza”, all’infortunato spettavano € 80.000,00.
2. Il primo motivo del ricorso in cassazione. La differenza tra “massimale” e “somma assicurata”.
Con il primo motivo di ricorso veniva denunciata la violazione dell’art. 1367 c.c.. Rilevando che gli esiti di paraplegia e tetraplegia corrispondevano ad una invalidità permanente mai inferiore al 15%, e dunque ad un indennizzo minimo di € 12.000, l’infortunato osservava che tale importo, moltiplicato per venti volte, avrebbe superato sempre e comunque la somma di € 80.000,00. Per tale ragione censurava il ragionamento seguito dalla Corte d’Appello, secondo cui – individuando in tale importo il limite massimo indennizzabile – l’art. 39 non avrebbe implicitamente mai potuto trovare applicazione.
Quanto osservato dal ricorrente veniva condiviso dalla Corte di Cassazione, la quale individuava l’errore dei Giudici (e dunque la violazione dell’art. 1367 c.c.) nella confusione tra i concetti di “massimale” e “somma assicurata”, più precisamente nell’aver considerato la “somma assicurata” come il limite insuperabile dell’obbligazione dell’assicuratore.
Per questo motivo si rendeva necessario un chiarimento in ordine alla portata delle due nozioni.
Il “massimale” rileva nell’assicurazione di patrimoni (es: assicurazione per responsabilità civile, contro perdite pecuniarie, etc…), e rappresenta l’esposizione massima per cui è obbligato l’assicuratore. Non è un elemento essenziale del contratto e può mancare, come nei casi di assicurazione di responsabilità civile con massimale illimitato.
L’assicurazione contro gli infortuni non mortali non è però un’assicurazione di patrimoni, poiché rientra nel genus “assicurazione contro i danni” (Cass. Sez. Un. 5119/2002).
Nelle assicurazioni contro i danni il “valore” della cosa è, al contrario, un elemento essenziale, e viene indicato come “somma assicurata”. Questo non costituisce tuttavia il limite dell’obbligazione dell’assicurazione, ma solo la misura dell’indennizzo dovuto (art. 1908 c.c.), e funge – insieme al grado d’invalidità – da parametro di calcolo per la sua quantificazione.
Se dunque generalmente l’indennizzo massimo corrisponde alla “somma assicurata” (posto che l’invalidità permanente non potrà mai superare il 100%), può tuttavia accadere che le parti prevedano – come nel caso di specie – meccanismi di calcolo che portano, in maniera del tutto legittima, ad un risultato finale superiore all’importo indicato in polizza.
Per questo motivo, conclude la Corte, se il contratto stabilisce che la misura standard dell’indennizzo debba essere aumentata in presenza di determinate patologie, e non è fissato alcun limite massimo dell’obbligazione, è contraria all’art. 1367 c.c. l’interpretazione che imponga, pur ritenendo applicabile il moltiplicatore dell’indennizzo, di contenere il risultato entro il limite della “somma assicurata”.
3. Il secondo motivo di ricorso. La conseguenza dell’infortunio. “Lesione” e “menomazione” nell’ambito medico-legale ed interpretazione favorevole delle clausole ambigue.
Di notevole interesse sono anche i chiarimenti resi dalla Corte in ordine al secondo motivo di ricorso, con il quale l’infortunato aveva lamentato il fatto che la Corte d’Appello avesse considerato la percentuale di invalidità prevista per la “lesione” (frattura vertebrale, per la quale l’invalidità è del 6%) e non quella della “menomazione”, ossia la conseguenza dell’infortunio (lesione midollare, che prevede un grado del 40%).
Nel prendere posizione sul punto, la Corte accertava che la clausola contestata era ambigua e non considerava l’evoluzione della terminologia medico-legale, che distingue in maniera netta tra “lesione” e “menomazione”.
Con il termine “lesione” si indica infatti non il tipo di invalidità permanente ma solo il suo presupposto, ed è ininfluente ai fini della quantificazione dell’indennizzo. La “menomazione”, invece, poiché designa proprio la disabilità causata dalla lesione, ossia la conseguenza subita dall’infortunato a causa dell’evento, è la sola suscettibile di essere quantificata in punti percentuali, e costituisce dunque l’unico riferimento “medico-legale” per il calcolo dell’indennizzo.
Nel caso di specie, la Corte individuava l’ambiguità dell’art. 39 della polizza nel fatto che, pur indicando il rischio “infortuni” come “conseguenza diretta, esclusiva ed obiettivamente constatabile dell’infortunio”, prevedeva l’incremento fino a venti volte dell’indennizzo-base, facendo tuttavia riferimento alle “lesioni”, ossia alla sua causa.
Accertato ciò, in punto di interpretazione della clausola dubbia, la Corte di Cassazione evidenziava la violazione, da parte dei giudici di merito, dell’art. 1370 c.c. La Corte d’Appello di Brescia, infatti, avendo considerato la sola “lesione” ai fini dell’individuazione della percentuale di invalidità permanente applicabile, aveva interpretato la disposizione ambigua in senso più favorevole per il beneficiario della polizza, contrariamente a quanto previsto dalla norma, che impone – in caso di dubbi – di interpretare le clausole predisposte da uno dei contraenti a favore dell’altro.
Di seguito i princìpi ribaditi con la pronuncia in commento:
“Nell’assicurazione contro gli infortuni non mortali la ‘somma assicurata’ esprime non il tetto massimo dell’obbligazione dell’assicuratore, ma solo il valore di riferimento su cui applicare la percentuale di invalidità permanente, al fine di determinare la misura dell’indennizzo”.
“Per la dottrina medico legale i concetti di “lesione” e “menomazione” sono tra loro in rapporto di causa ed effetto, e solo il secondo va preso in esame ai fini della valutazione dell’invalidità permanente. Pertanto, la clausola inserita in un contratto di assicurazione contro gli infortuni, la quale preveda che in presenza di determinati postumi sia aumentato l’indennizzo-base previsto dal contratto “per la lesione”, è di per sé ambigua, e va interpretata ex art. 1370 c.c. in senso sfavorevole all’assicuratore, ovvero avendo riguardo non alla lesione iniziale, ma ai postumi che ne sono derivati”.
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