Con la sentenza n. 20206 del 07.10.2016, atto finale di una vertenza relativa ad un sinistro stradale nell’ambito del quale erano deceduti due terzi trasportati, i cui prossimi congiunti ed attori in sede giudiziale avevano residenza all’estero, la Corte di Cassazione torna ad affrontare il tema della liquidazione del danno morale sotto il profilo della rilevanza ovvero dell’irrilevanza del luogo di residenza del danneggiato.

Quanto sopra, ribadendo che il luogo di residenza del danneggiato non può incidere sulla liquidazione del danno, posto che un tale distinguo costituirebbe una chiara violazione dell’art. 3 della Costituzione, ovvero del principio di uguaglianza che impone l’obbligo di non discriminare gli stranieri. Non solo, ma a sostegno della tesi in parola la Corte individua, altresì, la necessità di una certezza risarcitoria, da intendersi quale uniformità della liquidazione.

Così decidendo, la Corte ha infine preso le distanze da una propria più remota decisione (n. 1637 del 14.02.2000) nell’ambito della quale aveva invece osservato che nella determinazione equitativa del danno morale può essere tenuto conto della realtà socio economica in cui vive il danneggiato, confermando di fatto una serie di precedenti giurisprudenziali (in particolare la sentenza n. 7932 di data 18.05.2012 e la sentenza n. 24201 di data 13.11.2014), in cui si era pronunciata contro l’incidenza della residenza del danneggiato sul quantum del danno non patrimoniale.

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