Con l’ordinanza n. 19062 del 14.09.2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, affermando la facoltà del lavoratore di sostituire alla malattia il godimento delle ferie maturate e non godute al fine di proseguire il rapporto di lavoro e interrompere così il decorso del periodo di comporto. La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito i principi già affermati e recentemente ribaditi da Cass. n. 27392/18, per cui: “il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, non sussistendo una incompatibilità assoluta tra malattia e ferie, senza che a tale facoltà corrisponda comunque un obbligo del datore di lavoro di accedere alla richiesta, ove ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa; in un’ottica di bilanciamento degli interessi contrapporti, nonché in ossequio alle clausole generali di correttezza e buona fede, è necessario, tuttavia, che le dedotte ragioni datoriali siano concrete ed effettive. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto privo di giustificazione, il rifiuto di concessione delle ferie motivato dalla società datrice con un generico riferimento a non meglio precisate esigenze organizzative dell’ufficio). Cfr. altresì Cass. n. 8834/17, n. 7433/16. In assenza di ciò il licenziamento è illegittimo.

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