Con la sentenza n. 17528/2016, in tema di accertamento di malattia professionale da contatto con l’amianto, la Corte di Cassazione ha colto l’occasione per confermare il seguente principio di diritto: “In tema di accertamento probatorio, qualora l’accertamento abbia natura medico-legale e sia diretto a verificare la dipendenza causale di una determinata malattia rispetto ad un’attività lavorativa, trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussista un’adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva; ove, invece, l’accertamento, basato su elementi indiziari, riguardi i fatti materiali, la valutazione probabilistica è ammissibile ma si inserisce nell’ambito dell’apprezzamento discrezionale rimesso al Giudice di merito circa l’idoneità probatoria di un determinato quadro indiziario.

Il c.d. “principio della preponderante evidenza o del più probabile che non” pare quindi trovare applicazione sia circa la verificazione della malattia, la quale resta comunque ancorata a dei criteri scientifici, quali nel caso di specie l’elemento topografico (l’ambiente ecc.), l’elemento cronologico (il tempo di esposizione all’amianto), l’elemento di efficienza lesiva (l’amianto risulta dotato di idonea efficacia causale rispetto alla malattia denunciata e le neoplasia è insorta dopo un periodo di latenza adeguato, rispetto ai dati riportati dalla letteratura), l’elemento di esclusione di altra causa (non vengono individuati fattori extra-lavorativi per i quali possa essere invocata una responsabilità eziopatonogenica in tal senso), sia relativamente all’accertamento dei fatti materiali, basato su elementi indiziari, da parte del Giudice, che quindi potrà affermare l’esistenza del nesso causale tra illecito e danno “anche soltanto sulla base di una prova che lo renda probabile, a nulla rilevando che tale prova non sia idonea a garantire una assoluta certezza al di là di ogni ragionevole dubbio.

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