Con la recente ordinanza n. 17576 del 21 agosto 2020, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di onere della prova nelle malattie professionali, stabilendo che nell’ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale (nel caso in esame la discopatia multipla), il nesso di causalità relativo all’origine professionale di essa debba essere comprovato mediante una “concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di “probabilità qualificata”, da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico”. Sempre con riferimento all’onere della prova, la Suprema Corte ha altresì ribadito che: “in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell’origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all’entità dell’esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell’ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall’assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti”.

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