In data 9 settembre 2021 è entrato in vigore il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 1° giugno 2021 n. 119, già pubblicato in data 25.08.2021, il quale ha apportato alcune significative modifiche al regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale.

In particolare, per quanto concerne la disciplina dei marchi, le novità principali sono senz’altro rappresentate dalle modifiche introdotte in tema di contenuto della domanda di marchio e di rappresentazione del medesimo. Sotto il primo profilo, infatti, l’art. 11 del regolamento di attuazione del predetto Codice – oggi completamente riscritto – prevede che all’atto della presentazione della domanda è richiesta, tra il resto, l’indicazione della tipologia di marchio e la rappresentazione dello stesso in conformità alle disposizioni contenute nel neo introdotto art. 11-bis. Quanto a quest’ultima norma, la stessa individua analiticamente la tipologia dei marchi che possono formare oggetto di registrazione: a) marchio denominativo, b) marchio figurativo, c) marchio di forma tridimensionale, d) marchio di posizionamento, e) marchio a motivi ripetuti, f) marchio di colore, g) marchio sonoro, h) marchio di movimento, i) marchio multimediale, l) marchio olografico. Tale elenco non è tuttavia da considerarsi esaustivo, dal momento che il comma 4 del medesimo art. 11-bis dispone che “Qualora il marchio non rientri in nessuna delle tipologie di cui al comma 3, ovvero nel caso in cui ricada in più di una di tali tipologie, la sua rappresentazione è conforme agli standard di cui al comma 1 (il quale a sua volta dispone che “Il marchio è rappresentato in qualsiasi forma idonea, purché possa essere riprodotto nel registro in modo chiaro e preciso, onde consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare”) e può essere accompagnato da una descrizione.”

In definitiva, da una rapida disamina della normativa (di matrice europea) così introdotta emerge che la rappresentazione è elemento decisivo ai fini della tutela del marchio, in quanto definisce l’oggetto della registrazione. Viene affermato tuttavia, al contempo, il principio della libertà di rappresentazione, che non impone che il marchio debba essere rappresentato necessariamente mediante strumenti grafici bensì, piuttosto, in modo chiaro (sfruttando la tecnologia disponibile), tale da distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli delle altre e da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare precisamente ed esattamente l’oggetto della protezione.

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