Con la sentenza n. 15 del 9 febbraio 2021, la Corte Costituzionale è intervenuta sul Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 8/1962 (approvazione del “Testo unico delle leggi provinciali sull’ordinamento dei masi chiusi”) ed in particolare sull’art. 18 comma 2, a seguito dell’ordinanza di rimessione del Tribunale di Bolzano del 27.09.2019. La disposizione posta al vaglio della Consulta attiene l’ordine di preferenza da seguire nella scelta dell’assuntore del maso chiuso nel caso di più coeredi ed individuato dal comma secondo, il quale prevede che: “Tra i chiamati alla successione nello stesso grado, ai maschi spetta la preferenza nei confronti delle femmine. Tra gli appartenenti allo stesso sesso, è preferito il più anziano.” Il primo periodo era già stato dichiarato incostituzionale con Sent. Corte Cost. n. 193/2017, mentre il secondo – applicabile ratione temporis al procedimento a quo, essendo il testo normativo stato abrogato con l’introduzione della L.P. 17/2001 – ha indotto il Giudice a rimettere la questione alla Corte Costituzionale per accertare la compatibilità della disposizione in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

La sentenza della Corte Costituzionale avrà evidenti ripercussioni in materia successoria in Alto Adige, unico territorio italiano in cui è presente il tradizionale istituto del maso chiuso.

L’istituto in questione risponde ad esigenze conservative dell’unitarietà dei terreni agricoli con i relativi edifici di pertinenza in sede successoria, al fine di evitare la parcellizzazione del territorio. Il tratto peculiare del maso chiuso è rinvenibile nella indivisibilità dei terreni e degli edifici che lo costituiscono, motivo per cui sono state individuate nel corso degli anni regole predefinite per individuare il titolare del diritto di assunzione. Tra queste si enuncia il cd. “maggiorascato”, ovverosia il diritto di ereditare il maso chiuso riconosciuto al figlio maschio primogenito.

Il maso chiuso ha profonde radici storiche, rinvenibili sia nel diritto consuetudinario che in ordinanze locali o documenti imperiali, ma in Alto Adige nel 1929 è stata abolita la legge tirolese sui masi chiusi in quanto l’istituto era ritenuto incompatibile con l’ordinamento giuridico italiano. Solo nel 1948, con lo Statuto di Autonomia, è stata riconosciuta competenza legislativa primaria alla Provincia di Bolzano in materia di masi chiusi: la prima Legge Provinciale che ha reintrodotto il maso chiuso è stata approvata il 29.03.1954 (L.P. 1/54), poi sostituita dal Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 8/1962, posto al vaglio della Consulta.

Riconosciuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, nonostante l’intervenuta abrogazione del testo normativo, la Corte ha ripercorso la ratio dell’istituto del maso chiuso, gli interventi correttivi apportati alla relativa disciplina in considerazione dei mutamenti sociali ed economici e dello sviluppo tecnico avvenuti nel corso degli anni, nonché le ragioni giustificative di determinate caratteristiche della disciplina, quali quella del maggiorascato, di cui alla disposizione sottoposta al suo vaglio.

In tale contesto, la Corte Costituzionale, pur riconoscendo la rilevanza dell’istituto in questione nel panorama altoatesino, ha rilevato che la tutela allo stesso accordata non giustifica “qualsiasi deroga ai principi dell’ordinamento, ma soltanto quelle che siano funzionali alla conservazione dell’istituto, nelle sue essenziali finalità e specificità, e che non comportino la lesione di principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale.”

L’istituto del maggiorascato non è ritenuto elemento intangibile per l’individuazione dell’unico assuntore del maso, previsione peraltro superata dalla L.P. 17/2001 che, invece, prevede che “nel caso in cui vi siano più coeredi aventi gli stessi diritti di preferenza (…) quale assuntore o assuntrice viene scelta, sentiti i e le coeredi e la commissione locale per i masi chiusi, la persona che dimostra di possedere i migliori requisiti per la conduzione personale del maso chiuso.” Un tanto a riprova del fatto che l’istituto, nella sua moderna configurazione, sia riuscito a tradurre le finalità perseguite in criteri preferenziali di attribuzione del diritto di assunzione sulla base dell’effettivo attaccamento al maso e sulla competenza professionale nella gestione aziendale. Tale nuovo e diverso criterio è ritenuto perfettamente idoneo a chiudere la disciplina con una previsione flessibile e di respiro generale, che si inserisce nel tessuto normativo coerentemente con i principi costituzionali e con le peculiarità dell’istituto del maso chiuso, senza pregiudicarne l’indivisibilità. La capacità di modernizzazione ed adattamento ai mutamenti sociali dell’istituto del maso chiuso – pur senza perdere le finalità dell’istituto medesimo – sono riscontrabili anche nella definitiva abrogazione dell’istituto del maggiorascato avvenuto nel 2010, dopo essere rimasto utilizzabile quale mero criterio preferenziale residuale nella legge del 2001 n. 17 art. 14 co. 1 lett. g).

Rilevato, pertanto, un insanabile contrasto tra la disposizione in oggetto e l’art. 3 della Costituzione per acclarata irragionevolezza della regola del maggiorascato, quale criterio di determinazione automatica del diritto di assunzione, con la citata sentenza n. 15 del 2021 la Corte Costituzionale:

“1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Provincia di Bolzano 7 febbraio 1962, n. 8 (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali sull’ordinamento dei masi chiusi nella Provincia di Bolzano) nella parte in cui afferma che «tra i chiamati alla successione nello stesso grado è preferito il più anziano», anziché prevedere che «tra i chiamati alla successione nello stesso grado viene scelta, sentiti i e le coeredi e la commissione locale per i masi chiusi, la persona che dimostra di possedere i migliori requisiti per la conduzione personale del maso chiuso»;

2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, lettera g), della legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17 (Legge sui masi chiusi);

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, primo comma, del d. Pres. prov. Bolzano n. 8 del 1962, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bolzano, con l’ordinanza indicata in epigrafe.”

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