Il Decreto Legislativo n. 40 del 28.02.2021, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali è attualmente oggetto di molte discussioni. La disciplina che introduce entrerà in vigore a partire dal 01.01.2022. In parte ripropone regole e disposizioni già contenute nella L. n. 363/2003 – che viene abrogata – creando una disciplina organica della normativa vigente per la pratica in sicurezza degli sport invernali rivolta sia a chi pratica dette attività che ai professionisti del settore.

Il presente commento non si occuperà della parte del decreto avente ad oggetto gli impianti sportivi, ma tratterà gli argomenti di maggiore interesse per l’appassionato di sport invernali: sci, snowboard, telemark, scialpinismo ed escursioni con le racchette da neve.

L’istituto provinciale di statistica altoatesino Astat ha registrato per la stagione invernale 2019/20 un totale di 9.908 incidenti sulle piste da sci con addirittura, nonostante l’interruzione anticipata dovuta alla pandemia da Corona-virus, un aumento di circa 600 casi rispetto alla stagione precedente. Il 74,1% degli incidenti è rappresentato da cadute che non hanno coinvolto terzi. Pur non rappresentando la maggioranza degli incidenti, le collisioni provocano le lesioni più gravi. La medesima distribuzione tra tipologie di incidenti è confermata anche dalla Fondazione tedesca per la sicurezza nello sci.

Per tener conto del numero crescente di frequentatori delle stazioni sciistiche e della moda data dalla ricerca di nuove avventure, la nuova disciplina mira ad aumentare gli standard generali di sicurezza e allo stesso tempo a limitare la responsabilità civile e penale dei gestori delle stazioni sciistiche rispetto alle scelte intraprese dai singoli sciatori aumentando l’autoresponsabilità di questi ultimi.

 

1.  Regole di comportamento per chi pratica sport invernali – quali regole si applicano sulle piste?

Oltre al catalogo delle regole generali di condotta (art. 18-22), per gli appassionati di sport invernali ci sono tre temi di particolare interesse: l’obbligo di indossare un casco per tutti gli sciatori al di sotto dei 18 anni (art. 17), l’obbligo di assicurazione di responsabilità civile (art. 30) ed il divieto di sciare in stato di ebbrezza (art. 31).

Quest’insieme di regole si applica alle aree sciistiche attrezzate, cioè alle piste, agli impianti di risalita e agli impianti di innevamento aperti al pubblico per la pratica di sport invernali come sci, snowboard, sci di fondo, slittino e altri sport (art. 2, 4 comma 1).

Si segnala inoltre che l’art. 33 del d.lgs. 40/2021 prevede una serie di sanzioni amministrative pecuniarie in importo variabile, come anche la confisca dello skipass fino a 3 giorni, o in modo permanente in caso di infrazioni gravi, qualora la persona incorra nella violazione di determinate disposizioni previste dal decreto in esame.

Il nuovo approccio volto ad accentuare l’autoresponsabilità è evidenziato già dall’art. 18, laddove si obbliga lo sciatore a comportarsi in modo appropriato rispetto alle caratteristiche della pista, alle condizioni ambientali, nonché alle proprie capacità tecniche. Questo vale non solo per quanto riguarda il pericolo che può costituire per i terzi, ma anche per la propria integrità ed incolumità fisica. Di conseguenza, questo include che chi percorre la pista debba necessariamente adottare anche una velocità appropriata così come rispettare regole di prudenza ed adattare la propria discesa, ad esempio, alle condizioni meteorologiche o al numero di persone presenti in pista. La violazione di queste regole cautelari è sanzionata con una pena pecuniaria tra i 50 ed i 150 €.

Questo principio è integrato dal successivo art. 27, che richiede che la scelta della pista da percorrere venga effettuata sulla base delle capacità fisiche e delle conoscenze tecniche individuali, riservando espressamente l’uso delle piste nere a coloro che hanno “elevate capacità fisiche e tecniche”. La violazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria tra i 250 ed i 1.000 €.

Il decreto in commento conferma le regole di cui alla L. 363/2003 relative a precedenza, sorpasso, arresto, allontanamento ed assistenza a terzi in difficoltà. La violazione di queste regole generali di condotta è punita con una pena tra i 50 ed i 150 €, mentre nel caso di mancata assistenza ammonta a 100-150 €.

Particolarmente importante è l’art. 21 comma 1 che ridefinisce le regole da applicarsi nelle intersezioni tra le piste. La regola della precedenza a chi viene da destra viene sostituita dalla regola secondo cui “negli incroci gli sciatori devono modificare la propria traiettoria e ridurre la velocità per evitare ogni contatto con gli sciatori giungenti da altra direzione o da altra pista. In prossimità dell’incrocio lo sciatore deve prendere atto di chi sta giungendo da un’altra pista, anche se a monte dello sciatore stesso. 2. Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sè o per gli altri.” Si invita a prestare estrema attenzione a questa novità, dal momento che il cambio di prospettiva agli incroci è radicale ed incide pesantemente – anche sotto il profilo della colpa in un procedimento giudiziario – su quanto è stato sino ad oggi posto in essere da chi percorreva le piste.

L’art. 17 innalza il limite di età per l’obbligo di indossare il casco da 14 a 18 anni ed è rivolto a tutti gli utenti delle piste. Il casco deve essere approvato ed omologato, pena la sua confisca. La violazione comporta l’irrogazione di una sanzione pecuniaria di importo compreso tra i 100 ed i 150 €. Rimane ferma la raccomandazione di utilizzo del casco protettivo per tutti gli utenti delle piste, a prescindere dall’età.

Elemento di assoluta novità è costituito dall’obbligo per gli utenti delle piste da sci di dotarsi di un’assicurazione per la responsabilità civile. Al fine di facilitare la stipula, gli operatori degli impianti sciistici sono obbligati ad offrire l’acquisto di una polizza assicurativa unitamente alla vendita dello skipass. Chi viene trovato privo di tale polizza è sanzionato con una pena tra i 100 ed i 150 €. Si invitano gli appassionati di sport invernali a verificare se le proprie polizze di responsabilità civile coprano anche le attività oggetto del presente decreto, ed in particolar modo anche i danni alla propria persona a seguito di incidenti e/o scontri e/o altri sinistri, e non prevedano clausole di esclusione per le attività sportive invernali, nonché verificare che la copertura non sia inferiore ai 3 milioni di euro, considerato l’ammontare dei danni che possono conseguire a sinistri che cagionano lesioni gravi o addirittura la morte. Si precisa che il decreto n. 40/2021 non prevede una copertura minima.

L’articolo 31 relativo agli accertamenti alcolici e tossicologici per chi pratica sport invernali costituisce una interessante quanto utile novità, nonostante la formulazione della disposizione risulti poco chiara e crei non poche incertezze su alcuni aspetti fondamentali che intende disciplinare.

In particolare, l’articolo 31 vieta di sciare in stato di ebrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche o sostanze tossicologiche e prevede che gli organi accertatori possano sottoporre gli sciatori ad accertamenti non invasivi o a prove anche attraverso strumenti portatili, autorizzandoli, se del caso, ad effettuare accertamenti presso il più vicino ufficio o comando “con gli strumenti e le procedure previste dall’art. 379 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495” (il Codice della Strada).

Si ritiene che questo rinvio crei non poche perplessità in merito alla portata del “divieto di sciare in stato di ebbrezza”, non essendo chiaramente indicato se sussista un limite non superabile di concentrazione di alcol nel sangue o se il divieto sia assoluto ed il limite sia da intendersi come 0,0‰.

La formulazione del primo comma non contiene alcuna concretizzazione in tal senso ed il limite sembra essere assoluto, introducendo una regolamentazione più severa rispetto a quella di cui al codice della strada (pur prevedendo quest’ultima limiti pari a zero per alcune categorie di autisti).

Rimane il fatto che la dicitura “stato di ebbrezza” potrebbe attribuirsi il medesimo significato di cui all’art. 186 CdS applicando anche alle piste da sci il limite dello 0,5 %.

Si esclude che il predetto limite debba applicarsi al presente decreto in forza del rinvio al Codice della Strada operato al terzo comma dell’art. 31, essendo questo espressamente limitato agli strumenti utilizzabili per l’accertamento del tasso alcolemico o dell’utilizzo di sostanze stupefacenti.

Infine, gli articoli dal 34 al 37 introducono specifiche norme relative alla pratica dello sport invernale da parte di persone con disabilità. Qualora queste non siano in grado di praticare lo sport in modo completamente autonomo e sicuro, devono essere assistite da un accompagnatore dotato di giubbotto con la scritta “guida”. La persona disabile deve essere in questo caso riconoscibile dall’utilizzo di un corpetto arancione.

Nel caso di persone con disabilità l’utilizzo del casco è obbligatorio a prescindere dall’età, salvo eventuali certificate incompatibilità.

2.   Regole di comportamento per chi pratica sport invernali – quali regole si applicano fuori dalle piste per scialpinisti ed escursionisti (anche con ciaspole)?

Si segnala che l’articolo 24 prevede un generale divieto di percorso a piedi o con le racchette da neve (ciaspole) le piste da sci, salvo attraversamento consentito nei soli casi di assoluta emergenza. La discesa deve avvenire a bordo pista, prestando attenzione alla presenza di eventuali mezzi meccanici. La salita è generalmente vietata sia agli scialpinisti che agli escursionisti, salvo espressa autorizzazione da parte del gestore dell’area sciabile, in caso di necessità, mantenendosi il più possibile lungo il bordo della pista o nei casi in cui questo abbia specificatamente riservato determinati percorsi a questo scopo.

Si invitano gli appassionati di sport invernali a prestare particolare attenzione a quanto introdotto con l’art. 26 per la pratica dello sci fuori pista, dello sci-alpinismo e di altre attività escursionistiche laddove si prevede che ora per l’esercizio di dette attività, anche con le racchette da neve, in particolari ambienti innevati e “per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe” sia obbligatorio munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca (cd. Arva), pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso.

La legge non individua un grado oltre il quale sussista il pericolo anzidetto e si applichi il relativo obbligo.

La dotazione di tali strumenti di sicurezza rimane sempre consigliata, a prescindere dall’introduzione dell’obbligo a partire dal 01.01.2020.

In ogni caso i gestori degli impianti sciistici sono tenuti ad esporre quotidianamente il bollettino aggiornato del rischio valanghe.

3.  Chi è responsabile e quando?

In forza del principio di autoresponsabilità che caratterizza l’intero decreto legislativo, si conferma all’art. 28 la presunzione, salvo prova contraria, del concorso di colpa in parti uguali, confermando quanto già previsto dall’art. 19 della L. 363/2003, con la medesima formulazione dell’art. 2054 co. 2 c.c. relativo alle collisioni tra veicoli. Per le collisioni e la determinazione della colpa in capo ad uno dei soggetti coinvolti si evidenzia l’importanza dell’art. 21 che modifica la disciplina sul comportamento alle intersezioni, superando la precedente regola della “precedenza a destra o a monte” ed introducendo un generico obbligo di cautela per tutti gli sciatori che si approcciano all’incrocio, a prescindere dalla direzione di provenienza.

Per quanto riguarda, invece, la responsabilità civile dei gestori degli impianti sciistici, l’art. 15 del decreto prevede quanto segue:

“1. I gestori delle aree sciabili attrezzate sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell’esercizio delle piste e non possono consentirne l’apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all’uso di dette aree.

2. Al gestore che non abbia ottemperato all’obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.
3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione delle aree sciabili attrezzate è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1.”

<< torna a tutte le notizie