La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5592/16, è intervenuta a chiarimenti in tema di onere della prova, circa l’obbligo di repechage che negli anni ha generato molteplici pronunce contrastanti. Nella sentenza in esame è stato superato l’indirizzo giurisprudenziale per il quale l’obbligo di repechage graverebbe sul datore di lavoro soltanto dopo una preventiva indicazione da parte del lavoratore che impugni il licenziamento, dell’esistenza di altri posti di lavoro per la sua utile ricollocazione. In tale pronuncia viene stabilito infatti, in ottemperanza all’art. 5 della Legge n. 604/66 ed ai criteri civilistici in tema di inadempimento e responsabilità contrattuale, che in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l’allegazione e la prova dell’impossibilità di repechage del lavoratore licenziato, in quanto requisito del giustificato motivo di licenziamento.

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