La Suprema Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 11832, emessa dalla Sesta Sezione Civile in data 09.06.2016, ha avuto modo di pronunciarsi sull’art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997 in punto di colpevolezza per violazione di norme tributarie, precisando che il contribuente non assolve ai propri obblighi tributari attinenti alla presentazione della dichiarazione dei redditi per il mero fatto di aver affidato le relative incombenze a un commercialista. Richiesta è infatti, sempre in capo al contribuente, un’attività di controllo e di vigilanza sull’effettiva esecuzione delle stesse, superabile solo in presenza di un comportamento fraudolento con il quale il professionista mascheri il proprio inadempimento.

In sostanza, nel caso di mandato conferito a un commercialista a trasmettere telematicamente la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate, il contribuente resta obbligato a vigilare sul corretto adempimento del mandato stesso, poiché “il contribuente ha l’obbligo di presentare correttamente e fedelmente la dichiarazione, di redigerla in modo fedele e di fare i versamenti dovuti (…) quando si rivolga ad un intermediario abilitato (…) è suo preciso obbligo quello di far sì che la dichiarazione sia correttamente e fedelmente compilata e tempestivamente presentata.

In questo contesto, dalla citata ordinanza della Suprema Corte di data 09.06.16 è possibile evincere che l’unico modo per il contribuente di evitare l’irrogazione delle sanzioni previste dall’art 5 del D.Lgs n. 472/1997, consiste nel fornire la prova della negligenza del proprio commercialista nonché del fatto di avere denunciato un tanto alla magistratura. In ogni altro caso egli è tenuto a rispondere personalmente dell’inadempimento.

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