Nell’ambito di una recente sentenza, nella causa C-398/15 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce / Salvatore Manni, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata in ordine a diverse questioni pregiudiziali di cui era stata investita dalla Corte di Cassazione italiana, ed in particolare in merito al seguente quesito: se la direttiva sulla tutela dei dati delle persone fisiche nonché la direttiva sulla pubblicità degli atti delle società ostino a che chiunque possa, senza limiti di tempo, accedere ai dati relativi alle persone fisiche contenuti nel Registro delle Imprese.

Nel caso di specie il signor Manni, amministratore di una società che si era vista aggiudicare un appalto per la costruzione di un complesso turistico, aveva convenuto in giudizio la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce, ritenendo che le unità immobiliari ricomprese nel complesso turistico sopra menzionato non fossero state compravendute perché risultava che lo stesso Manni era stato l’amministratore delegato di una società dichiarata fallita nell’anno 1992 e liquidata nell’anno 2005. Il Tribunale di Lecce, adito in primo grado, aveva condannato quindi la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce a rendere anonimi i dati relativi alla persona del signor Manni circa il fallimento e condannato la CCIAA di Lecce a rifondere al signor Manni i danni subiti per la mancata compravendita.

Interpellata sul punto, la Corte di Giustizia ha rilevato, invero, che il Registro delle Imprese previsto ex art. 2188 c.c. e la sua pubblicità mirano a garantire la certezza del diritto nelle relazioni tra le società ed i terzi e che anche tempo dopo che la società ha cessato di esistere, possono presentarsi questioni per le quali è necessario disporre dei dati delle persone fisiche collegate alla predetta società.

Ferma restando la precitata ratio dell’istituto, la medesima Corte di Giustizia ha poi ritenuto non sproporzionata tale ingerenza nei diritti fondamentali delle persone fisiche interessate, in quanto soltanto un numero limitato di dati personali è iscritto nel Registro delle Imprese, oltre che giustificata sul presupposto che le persone fisiche che scelgono di svolgere un’attività economica attraverso una società per azioni o a responsabilità limitata – offrendo come unica garanzia per i terzi il patrimonio sociale – devono essere identificabili, almeno per quanto concerne le  loro generalità e funzioni.

Ciò premesso, la Corte di Giustizia non ha tuttavia escluso che ciascuno Stato membro possa “in base ad una valutazione da compiersi caso per caso, se sia eccezionalmente giustificato, per ragioni preminenti e legittime connesse alla loro situazione particolare, decorso un periodo di tempo sufficientemente lungo dopo lo scioglimento della società interessata, limitare l’accesso ai dati personali che le riguardano, iscritti nel Registro di commercio o del registro delle imprese, ai terzi che dimostrino un interesse specifico alla loro consultazione.”

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