In data 24.04.2020 è stato integrato il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto in data 14.03.2020.

Questo documento, diventato l’allegato 6 del D.P.C.M. del 26.04.2020, contiene ulteriori specificazioni per il raggiungimento di adeguati livelli di protezione negli ambienti di lavoro e rispetto al precedente Protocollo di marzo 2020 prevede espressamente che la prosecuzione delle attività possa avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo, non assicurando livelli adeguati di protezione, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le nuove disposizioni prescrivono precisi obblighi a carico delle parti coinvolte nel rapporto di lavoro: il datore di lavoro, il lavoratore, il medico competente, le rappresentanze sindacali aziendali ed il RLS. In buona sostanza viene richiesta l’osservanza di alcune prescrizioni generali e vengono comunque invitate tutte le parti coinvolte a collaborare per adeguare la propria realtà aziendale alle misure di sicurezza più opportune.

Nel Protocollo di aprile 2020, cui si rimanda per il completo analitico esame, emergono prima facie i seguenti specifici precetti:

·         obbligo di informazione e formazione da parte del datore di lavoro in merito al complesso delle misure adottate, cui il personale e chiunque entri in azienda deve attenersi, da svolgersi mediante consegna e/o affissione all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, di appositi depliants informativi;

·         possibilità di sottoporre i dipendenti al controllo della temperatura corporea, nel rispetto della disciplina privacy vigente, ed in caso di febbre oltre 37,5° preclusione dell’accesso al lavoratore e attivazione delle misure sanitarie di contenimento;

·         preclusione all’accesso in azienda a chi negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti positivi al Covid-19 o provenga dalle zone a rischio, secondo le indicazioni dell’OMS;

·         riduzione del contatto con i fornitori esterni (ad esempio, se possibile, gli autisti devono restare a bordo dei propri mezzi);

·         pulizia giornaliera dell’azienda e sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;

·         fornitura di idonei mezzi detergenti per le mani, che devono essere accessibili a tutti i lavoratori, anche tramite specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili;

·         contingentamento dell’accesso agli spazi comuni (mense, aree fumatori, spogliatoi), che devono essere rimodulati nell’ottica delle regole del distanziamento e sottoposti a sanificazione periodica e pulizia giornaliera;

·         chiusura dei reparti diversi dalla produzione o, comunque di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza;

·         riorganizzazione degli spazi di lavoro compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali (ad esempio postazioni di lavoro distanziate);

·         riorganizzazione delle turnazioni e degli orari di lavoro (ad esempio orari differenziati), così come degli orari di ingresso e di uscita dall’azienda;

·         obbligo del dipendente di rimanere al proprio domicilio in caso di febbre oltre 37,5° o di altri sintomi influenzali e impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la prestazione lavorativa;

·         ingresso in azienda ai lavoratori già risultati positivi al Covid-19 soltanto con una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica, da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste;

·         visita del medico competente dei soggetti con pregressa infezione Covid-19, per la verifica dell’idoneità alla mansione;

·         segnalazione all’azienda, da parte del medico competente, di situazioni di particolare fragilità (anche in relazione all’età) e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy;

·         alla ripresa dell’attività, supporto del medico competente per l’identificazione dei soggetti con particolari fragilità e per il reinserimento lavorativo dei soggetti con pregressa infezione da Covid-19;

·         confronto tra il medico competente, il datore di lavoro e le RLS / RLST circa le opportune misure da adottare nella specifica realtà aziendale.

·         costituzione in azienda di un comitato per la verifica del rispetto del protocollo con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e RLS.

Fermo quanto sopra, si pone comunque l’onere e l’obbligo in capo ai datori di lavoro, anche se non espressamente citato nel Protocollo, di adeguare il proprio Documento Aziendale di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. 81/2008 e in caso di lavorazioni in appalto, anche il Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) ai sensi dell’art. 26 D.lgs. 81/2008.

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