Con la sentenza n. C-160/15 del 08.09.2016, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, adita in via pregiudiziale, torna ad affrontare una complessa tematica in materia di diritto d’autore, pronunciandosi in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.

A fronte delle questioni sollevate dal Giudice del rinvio, il quale si chiedeva sostanzialmente se, ed in quali eventuali circostanze, il fatto di collocare su un sito internet un collegamento ipertestuale (cd. link) verso opere protette, liberamente disponibili su un altro sito internet senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, potesse costituire una “comunicazione al pubblico” ai sensi della disposizione sopra citata, la Corte osserva che ai fini di tale valutazione è necessario volgere lo sguardo al contesto in cui la disposizione interpretata si inserisce, oltre che tener conto di alcuni criteri complementari, tra i quali in particolare:

  • il carattere cd. intenzionale dell’intervento: occorre cioè valutare se l’utente agisca nella piena consapevolezza delle conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi clienti accesso ad un’opera protetta;
  • la nozione di pubblico: è necessario verificare se la comunicazione sia effettuata da parte dell’utente ad un numero di destinatari potenziali indeterminato e ricomprenda una platea di persone considerevole;
  • il carattere lucrativo della comunicazione al pubblico: in relazione a tale aspetto si osserva come, qualora il collocamento di un link sia effettuato ai fini di lucro, è legittimo aspettarsi che l’autore del collocamento realizzi le verifiche necessarie per garantire che l’opera di cui trattasi non sia illegittimamente pubblicata.

Sulla base di tali premesse e della considerazione di fondo, per la quale occorrerebbe sempre ricercare un giusto equilibrio tra l’interesse dei titolare dei diritti d’autore da un lato e la tutela degli interessi e diritti fondamentali degli utenti dei materiali protetti (e segnatamente della loro libertà d’espressione e di informazione) dall’altro lato, la Corte di Giustizia così conclude: “L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che, per stabilire se il fatto di collocare su un sito Internet collegamenti ipertestuali verso opere protette, liberamente disponibili su un altro sito Internet senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, costituisca una «comunicazione al pubblico» ai sensi di detta disposizione, occorre determinare se tali collegamenti siano forniti senza fini di lucro da una persona che non fosse a conoscenza, o non potesse ragionevolmente esserlo, dell’illegittimità della pubblicazione di tali opere su detto altro sito Internet, oppure se, al contrario, detti collegamenti siano forniti a fini di lucro, ipotesi nella quale si deve presumere tale conoscenza.

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