Con l’ordinanza n. 17625 dd. 05.09.2016, la Corte di Cassazione torna sull’argomento della responsabilità da cosa in custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c.

Nel caso di specie il giudice di merito, investito della domanda di risarcimento proposta da un cittadino a seguito di un danno causato dalle precarie condizioni del manto stradale, aveva rigettato la domanda sul presupposto della mancata prova della pericolosità, pur essendo stato provato il nesso causale.

Adita la Corte di Cassazione, quest’ultima afferma invece che, a fronte della prova del nesso causale, la pericolosità della cosa non deve essere dimostrata, diventando così un elemento giuridicamente irrilevante. È infatti insegnamento costante della Corte che anche il custode di cosa non pericolosa risponde ai sensi dell’art. 2051 c.c., quando venga provata ed accertata l’esistenza di un valido nesso causale. La pericolosità di una cosa e la sua prova in giudizio può rappresentare un indizio dal quale desumere ai sensi dell’art. 2727 c.c. la sussistenza di un nesso causale, ma non assurge ad elemento costitutivo della responsabilità del custode.

L’unica possibilità per il custode di andare esente da responsabilità è quella di fornire la prova del caso fortuito, ovvero la prova di quell’evento esterno ed imprevedibile in grado di interrompere ed escludere il nesso eziologico tra cosa e danno. Sotto questo profilo anche la condotta negligente del danneggiato può essere rilevante.

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