In data 17 marzo 2017 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 8 marzo 2017 n. 24, di riforma della responsabilità medica, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

La legge in parola apporta numerose novità alla materia sia in ambito civile che penale, di cui di seguito si intende riproporre le più importanti.

Profili civilistici.
A)    Natura della responsabilità.

Importanti novità sono previste innanzitutto in tema di responsabilità civile della struttura sanitaria e del medico.

Quanto alla prima, trova la sua consacrazione la natura contrattuale della responsabilità, indipendentemente dalla natura pubblica o privata della medesima struttura, in presenza di una condotta dolosa o colposa posta in essere dal sanitario della cui opera si avvale. Con riferimento alla responsabilità dell’esercente la professione sanitaria, viene invece sancita la sua natura aquiliana, fatta salva l’ipotesi in cui il medico abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente.

B)    Obblighi assicurativi.

La riforma introduce poi un obbligo assicurativo in capo alla struttura sanitaria, sia pubblica che privata, per la responsabilità civile verso terzi ed i prestatori d’opera, confermando invece lo stesso obbligo in capo ai medici che esercitino la professione al di fuori di tali strutture, ovvero al loro interno ma in regime di libera professione o comunque avvalendosi dei locali delle medesime nell’adempimento degli obblighi assunti direttamente con il paziente.

Di indubbia importanza deve ritenersi, al riguardo, la previsione dell’obbligo della retroattività della copertura assicurativa ai dieci anni antecedenti la stipulazione della polizza, purché il sinistro venga denunciato durante il periodo di vigenza di quest’ultima. Quanto alle ulteriori condizioni minime di polizza, le medesime devono invece essere ancora chiarite con apposito decreto ministeriale, da emanarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge.

C)    Profili processuali: condizione di procedibilità e azione diretta del danneggiato.

Rilevanti novità sono state introdotte dal Legislatore anche sotto il profilo processuale.

In primo luogo, la Legge in parola prevede che, a pena di improcedibilità della domanda, l’azione di risarcimento del danno derivante dall’esercizio della professione medico-sanitaria debba essere preceduta dalla mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 o dall’esperimento della procedura di consulenza tecnica preventiva cui all’art. 696 bis c.p.c., alla quale ultima sono tenute obbligatoriamente a partecipare tutte le parti (pena la condanna della parte assente, da parte del Giudice di merito, al pagamento delle spese di consulenza e di una pena pecuniaria in favore dell’altra parte, indipendentemente dall’esito del giudizio). I due procedimenti sono da intendersi comunque alternativi tra loro.

In seconda battuta, sicuramente un’altra importante novità è rappresentata dalla possibilità per il soggetto danneggiato di agire in via giudiziale direttamente nei confronti dell’impresa di assicurazione tanto del medico quanto della struttura sanitaria.

Profili penalistici. 
Quanto agli aspetti di diritto penale, la riforma istituisce l’art. 590 sexies c.p., rubricato “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”, il quale dispone che “se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.”

Con tale disposizione viene meno, in sostanza, la disposizione penale della Legge Balduzzi, che statuiva la punibilità solo per colpa grave nel caso in cui il sanitario si fosse attenuto alle linee guida ed alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, così come ogni distinzione in merito ai gradi della colpa.

Da ultimo, la Legge in commento prevede l’istituzione presso il Ministero della Salute di un Fondo di Garanzia per i danni derivanti dalla responsabilità sanitaria, oltre al riconoscimento in capo a Regioni e Province della facoltà di attribuire al Difensore civico la funzione di Garante per il diritto alla salute, a cui ogni cittadino può rivolgersi per segnalare disfunzioni del sistema di assistenza sanitaria.

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