Si segnala la recente sentenza n. 4718/2016 in tema di responsabilità precontrattuale, nell’ambito della quale la Corte di Cassazione afferma il principio per cui “la responsabilità precontrattuale prevista dall’art. 1337 c.c., coprendo nei limiti del c.d. interesse negativo tutte le conseguenze immediate e dirette della violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nella fase preparatoria del contratto, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 1223 e 2056 c.c., si estende al danno per il pregiudizio economico derivante dalle rinunce a stipulare un contratto, ancorché avente un contenuto diverso rispetto a quello per cui si erano svolte le trattative, se la sua mancata conclusione si manifesti come conseguenza immediata e diretta del comportamento della controparte, che ha lasciato cadere le dette trattative, quando erano giunte al punto di creare un ragionevole affidamento nella conclusione positiva di esse.”

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