Con la sentenza n. 18090 di data 14.09.2016, la Corte di Cassazione ha avuto occasione di pronunciarsi in merito all’azione di annullamento del concordato preventivo ex art. 186 L.F., in correlazione con l’art. 173 L.F. in materia di revoca dell’ammissione al concordato nel corso della procedura. La sentenza risulta di particolare interesse per l’ottica di unificazione della disciplina del concordato che in essa viene adottata e per le conclusioni cui essa giunge.

In base all’art. 186 L.F., come novellato dal D.lgs. 169/2007 in materia di riforma del fallimento, l’annullamento del concordato è da intendersi come un rimedio concesso ai creditori nei casi in cui “la rappresentazione dell’effettiva situazione patrimoniale della società proponente (…) sia risultata falsata per effetto della dolosa esagerazione del passivo, dell’omessa denuncia di uno o più crediti (…) o di altri atti in frode, idonei ad indurre in errore i creditori sulla fattibilità o sulla convenienza del concordato proposto.” L’art. 173 L.F., nel prevedere le fattispecie che giustificano la revoca dell’ammissione al concordato, similmente fa riferimento: (i) alla dolosa omissione di denuncia di uno o più crediti; (ii) all’esposizione di passività insussistenti; e infine (iii) alla commissione di altri atti di frode. Questi ultimi, per giurisprudenza costante, devono essere intesi quali “condotte volte ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per idoneità a pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione (…)” (cfr. Cass. Civ., sentenze n. 17191/2014 e n. 9050/2014).

Un tanto premesso, la Cassazione osserva come nella legge fallimentare le fattispecie che determinano l’annullamento del concordato per inadempimento e quelle che ne legittimano la revoca siano sorrette dalla eadem ratio, per cui “non possono assumere diversa rilevanza a seconda del momento in cui vengono ad emersione.” Pertanto, nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, il controllo della regolarità della procedura impone al Tribunale la verifica della persistenza sino a quel momento delle stesse condizioni di ammissibilità della procedura già scrutinate nella fase iniziale, dell’assenza di atti o fatti di frode e, infine, del rispetto delle regole che impongono che la formazione del consenso dei creditori sulla proposta concordataria sia stata improntata alla più consapevole ed adeguata informazione. Per cui, “a fronte di atti o di fatti rilevanti ai fini previsti dall’art. 173 L.F., il tribunale deve respingere la domanda di omologazione nonostante la mancata apertura del relativo procedimento.

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