Con la recente sentenza del 19 settembre 2023, la Prima Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affrontato, a seguito di rinvio pregiudiziale da parte della Corte di Cassazione Francese, un’interessante questione attinente l’opponibilità o meno di un contratto assicurativo nullo per falsa dichiarazione della vittima di sinistro stradale, laddove la stessa rivesta anche la qualità di contraente della polizza. In via incidentale, viene altresì valutata la configurabilità di un abuso del diritto dell’Unione.

Il caso di specie muove da un sinistro stradale che ha coinvolto un veicolo condotto da un soggetto diverso dal contraente della polizza per RCA che, invece, rivestiva la qualità di passeggero e, come tale subiva gravi lesioni. Nel corso del procedimento penale a carico dell’autista è emerso che il contraente/trasportato aveva falsamente dichiarato in sede di sottoscrizione del contratto assicurativo di essere il conducente principale, quando in realtà il mezzo veniva costantemente guidato dall’imputato che aveva già precedenti per guida in stato di ebbrezza.

In primo grado, in sede di esame delle domande di risarcimento formulate dal contraente/trasportato in seno al processo penale, il Tribunale, in accoglimento delle domande della compagnia assicuratrice, ha dichiarato la nullità del contratto per falsa dichiarazione, l’estromissione della compagnia dal giudizio e la condanna dell’autista al risarcimento dei danni, con opponibilità della sentenza al FGAO (Fondo di garanzia delle assicurazioni obbligatorie per danni).

In sede di appello la nullità è stata dichiarata inopponibile al contraente/trasportato, non potendo allo stesso negarsi la qualità di vittima.

La compagnia assicuratrice ha quindi proposto ricorso alla Corte di Cassazione, che ha rimesso la questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia in merito all’interpretazione degli articoli 3 e 13 della Direttiva 2009/103, con riferimento all’opponibilità della nullità contrattuale al passeggero vittima quando egli sia anche il contraente della polizza.

La Corte di Giustizia ha, in primo luogo, sottolineato che la posizione giuridica del contraente della polizza non giustifica un trattamento differente se, al momento del sinistro, costui rivestiva la posizione del “passeggero vittima”. Infatti, “la circostanza che, al momento del verificarsi del sinistro stradale, PQ, il contraente dell’assicurazione, fosse passeggero del veicolo di cui trattasi non ha alcuna incidenza sulla sua qualità di «terzo vittima», ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2009/103.

Invece, l’opponibilità al contraente della nullità del contratto determinata dalla sua falsa dichiarazione costituisce una deroga alla disciplina che deve essere interpretata restrittivamente.

Infatti, l’articolo 13 par. 1 deve essere inteso nel senso che “una disposizione di legge o una clausola contrattuale contenuta in una polizza assicurativa, la quale escluda dall’assicurazione l’utilizzo o la guida di veicoli da parte di persone non aventi l’autorizzazione esplicita o implicita, può essere opposta ai terzi vittime di un incidente stradale solo nel caso in cui il veicolo che ha causato il danno sia stato utilizzato o guidato da tali persone e i terzi vittime abbiano preso posto in tale veicolo di loro spontanea volontà essendo a conoscenza del fatto che era stato rubato”, mentre il fatto che il contratto sia stato concluso sulla base di omissioni o di false dichiarazioni da parte del contraente dell’assicurazione “non può consentire a tale compagnia di avvalersi di disposizioni legali o di una clausola contrattuale che prevedano la nullità del contratto per opporre tale nullità al terzo vittima al fine di sottrarsi all’obbligo, di cui all’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103 di risarcire quest’ultimo del danno subìto a seguito di un sinistro provocato dal veicolo assicurato”. Ed un tanto non può essere derogato nemmeno sulla scorta della possibilità che sia stato versato un risarcimento da parte di un’assicurazione sociale, da considerarsi ultima ratio e limitata ai casi di radicale assenza di copertura assicurativa.

Considerata la peculiarità del caso de quo la Corte di Giustizia si è interrogata sulla potenziale sussistenza di un abuso del diritto dell’Unione Europea da parte del contraente/vittima, dal momento che deve essere negato il beneficio delle disposizioni comunitarie se queste vengono invocate non tanto per realizzare le loro finalità quanto per godere di un vantaggio a seguito del mero rispetto formale delle medesime.

Pur essendo la verifica dell’abusività onere del giudice del rinvio, la Corte evidenzia che nel caso di specie possono dirsi essere stati formalmente raggiunti gli obiettivi di tutela delle vittime di incidenti previsti dalla Direttiva, mentre non si riscontra la sussistenza dell’elemento soggettivo del vantaggio connesso alla normativa, dal momento che le attività artificiose poste in essere non erano dirette ad avvalersi personalmente delle previsioni di cui agli artt. 3 e 13 della Direttiva, quanto a favorire colui che in concreto aveva la disponibilità del mezzo, altrimenti non avuta a causa dei suoi precedenti di guida in stato di ebrezza.

Esclusa, quindi, la sussistenza di un abuso del diritto dell’Unione da parte della vittima del sinistro, la Corte evidenzia che alla medesima non può essere opposta la nullità del contratto di assicurazione.

Infatti, la Corte ha ribadito che “per garantire l’effetto utile delle disposizioni del diritto dell’Unione, relative all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, tali disposizioni devono essere interpretate nel senso che esse ostano alle normative nazionali che pregiudicano tale effetto utile, in quanto, escludendo d’ufficio o limitando in modo sproporzionato il diritto della vittima di ottenere un risarcimento da parte dell’assicurazione”. Inoltre, la specifica circostanza di ammettere il ricorso diretto da parte dell’assicurazione nei confronti del passeggero/vittima (autore di false dichiarazioni che conducono alla nullità del contratto) per ottenere il rimborso delle somme al medesimo versate “può privare tale persona, definitivamente e in modo sproporzionato, della tutela che la direttiva 2009/103 riconosce alle vittime di tali incidenti e, di conseguenza, pregiudicare il diritto di tale individuo di essere risarcito dall’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto”.

Per questi motivi, la Prima Sezione della Corte di Giustizia ha dichiarato che “L’articolo 3, primo comma, e l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, devono essere interpretati nel senso che: salvo che il giudice del rinvio constati l’esistenza di un abuso di diritto, essi ostano a una normativa nazionale che consente, da un lato, di opporre al passeggero di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, che è vittima di tale incidente, qualora quest’ultimo sia anche il contraente dell’assicurazione, la nullità del contratto di assicurazione della responsabilità civile auto risultante da una falsa dichiarazione di tale contraente, resa al momento della conclusione di detto contratto, in merito all’identità del conducente abituale del veicolo di cui trattasi e, dall’altro, all’assicuratore, nell’ipotesi in cui una siffatta nullità sia effettivamente inopponibile a un tale «passeggero vittima», di ottenere il rimborso della totalità delle somme che egli ha versato a tale passeggero in esecuzione del contratto di assicurazione mediante un ricorso proposto contro quest’ultimo, fondato sul comportamento doloso dallo stesso tenuto al momento della conclusione di tale contratto, dal momento che un siffatto rimborso porterebbe a privare di ogni effetto utile le disposizioni di tale direttiva, limitando in modo sproporzionato il diritto della vittima di ottenere un risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.”

<< torna a tutte le notizie