Con la recente ordinanza n. 18358 del 05.07.2017, pubblicata il 25.07.2017, la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione si è espressa in ordine all’accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra la somministrazione di un vaccino e l’insorgenza dell’autismo.

Nel caso di specie un tutore agiva in giudizio in nome e per conto del minore, al fine di ottenere l’indennizzo di cui alla Legge n. 210/1992, assumendo che il bambino avesse manifestato un disturbo dello sviluppo con sindrome autistica, in seguito a una vaccinazione somministratagli.

Rigettata la domanda in entrambi i gradi di merito, il tutore proponeva ricorso in Cassazione, la quale dichiarava tuttavia lo stesso inammissibile.

Condividendo i risultati della consulenza tecnica d’ufficio, accolti dalla Corte d’Appello di Salerno, a mente della quale verrebbe in gioco una “patologia, il disturbo generalizzato dello sviluppo, di cui non è tuttora ipotizzabile una correlazione con alcuna causa nota in termini statisticamente accettabili e probanti”, la Suprema Corte escludeva, nel caso di specie, il nesso di causalità tra il vaccino e la patologia insorta.

Chiariva altresì al riguardo che, ai fini della sussistenza del nesso di causalità, occorre “ritenere superata la soglia della mera possibilità teorica della sussistenza di un nesso di causalità. […] La prova a carico dell’interessato ha ad oggetto l’effettuazione della somministrazione vaccinale e il verificarsi dei danni alla salute e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, mentre nel caso il nesso causale costituisce solo un’ipotesi possibile”.

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