Con la sentenza n. 9146 del 10.04.2017, le SS.UU. della Corte di Cassazione, chiamate ad esprimersi in merito alla paventata esigenza di coordinamento tra la procedura di impugnazione del diniego di ammissione o di omologazione del concordato preventivo ed il giudizio di impugnazione della dichiarazione di fallimento, hanno affermato il seguente principio di diritto: “la sopravvenuta dichiarazione del fallimento comporta l’inammissibilità delle impugnazioni autonomamente proponibili contro il diniego di omologazione del concordato preventivo e comunque l’improcedibilità del separato giudizio di omologazione in corso, perché l’eventuale giudizio di reclamo ex art. 18 legge fall. assorbe l’intera controversia relativa alla crisi d’impresa, mentre il giudicato sul fallimento preclude in ogni caso il concordato.”

In sede di reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa del fallimento, il Giudice è in sostanza chiamato ad esprimersi anche sulla proposta di concordato. Ne consegue che, una volta sopravvenuto il fallimento, gli eventuali “motivi d’impugnazione proposti contro il diniego di omologazione del concordato si traducono necessariamente in motivi d’impugnazione della dichiarazione di fallimento.

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