Si segnala come con la Legge di Stabilità n.232/2016 il Legislatore italiano abbia ulteriormente ampliato la portata delle agevolazioni riconosciute alle cd. Start up innovative introdotte nel nostro ordinamento dalla Legge n. 221/2012 (ovvero società di capitali di diritto italiano o società europee non quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione che abbiano quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e che soddisfino gli ulteriori requisiti richiesti dagli artt. 25 e ss.), poi estese in buona parte anche alle cd. PMI innovative (ossia quelle società che, secondo la Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, presentano rispettivamente – nel caso delle piccole imprese – un numero di dipendenti inferiore a 50 ed un fatturato annuo / totale dello Stato patrimoniale attivo sotto i 10 milioni di Euro ovvero – nel caso delle medie imprese – un numero di dipendenti sotto le 250 unità ed un fatturato annuo sotto i 50 milioni di Euro o uno Stato patrimoniale attivo sotto i 43 milioni di Euro) con la Legge n. 33/2015.

Con la legge in parola infatti, a partire dall’anno 2017 in corso è stata innalzata l’agevolazione fiscale riconosciuta ai soggetti IRPEF ed IRES che decidano di investire in tali società, come segue:

 a) alle persone fisiche è riconosciuta una detrazione ai fini IRPEF del 30% della somma investita, direttamente o per il tramite di OICR o di altre società che investano prevalentemente in start-up innovative, ovvero in start up a vocazione sociale o in ambito energetico, con il limite massimo annuo su cui calcolare la detrazione, in base al nuovo comma 3bis dell’art. 29 del DL 179/2012, di Euro 1.000.000;

b) ai soggetti IRES è riconosciuta una deduzione ai fini IRES del 30% della somma investita, direttamente o per il tramite di OICR o di altre società che investano prevalentemente in start up innovative, ovvero in start up a vocazione sociale o in ambito energetico, con il limite massimo annuo su cui calcolare la deduzione in Euro 1.800.000.

Il riconoscimento delle suddette agevolazioni resta, peraltro, tuttora ancorato al verificarsi di alcune condizioni, quali il limite di 15 milioni di Euro complessivi quale tetto massimo degli investimenti che la società può ricevere ed il mantenimento degli investimenti ricevuti per almeno 3 anni.

Tale agevolazione si aggiunge a quelle già esistenti riguardanti, tra le altre, la possibilità di costituzione della società (limitatamente alle s.r.l.) senza il ricorso al notaio ovvero la possibilità di redazione del bilancio in forma semplificata.

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