Con la sentenza n. 2315 del 31.01.2020, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il seguente principio in tema di indici rilevatori di trasferimento d’azienda: “Il fatto che i lavoratori già impiegati nell’esecuzione dell’appalto siano acquisiti dal subentrante non per libera scelta ma in ragione di un obbligo contrattuale non è circostanza idonea ad escludere l’applicabilità dell’art. 2112 c.c.. Se in un determinato appalto di servizi un imprenditore subentra ad un altro e nel contempo ne acquisisce il personale e i beni strumentali organizzati (cioè l’azienda), la fattispecie non può che essere disciplinata dall’art. 2112 c.c..”.

La Suprema Corte ha in sostanza fatto applicazione della disposizione contenuta nell’art. 29, comma 3, D.lgs. n. 276/2003, in base al quale, in assenza di elementi di discontinuità tra le due aziende che si succedono, la fattispecie deve essere ricondotta nell’alveo dell’art. 2112 c.c., con ogni conseguenza in punto di obbligo di comunicazione e consultazione con le Organizzazioni sindacale e mantenimento dei diritti quesiti in capo ai lavoratori dipendenti.

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