Con la recente sentenza n. 17487 del 20 agosto 2020, la Corte di Cassazione ha confermato il proprio recente orientamento in tema di continuità dell’obbligo retributivo in capo all’azienda cedente, in caso di declaratoria di invalidità della cessione. La Suprema Corte si è pronunciata come segue: “In caso di accertata illegittimità di ramo d’azienda, le retribuzioni corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative a favore dell’alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell’obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa, in quanto l’invalidità della cessione determina l’instaurazione di un diverso e autonomo rapporto di lavoro, in via di mero fatto, con il cessionario (Cass. 11/11/2019 n. 29092, in motivazione; Cass. 21/10/2019 n. 26762, in motivazione; Cass. 07/08/2019 n. 21158; Cass. 03/07/2019 n. 17784)”.

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