La clausola floor: definizione. 

La clausola floor è una clausola ricorrente nei contratti di mutuo ipotecario a tasso variabile stipulati dalle banche con la propria clientela. Essa prevede che l’interesse dovuto dal mutuatario non possa scendere al di sotto di una certa soglia, indipendentemente dal variare del valore dei parametri a cui è legato l’interesse dovuto.

La vicenda.

A rendere di stretta attualità la vicenda in esame è stata prima la sentenza del Tribunale Supremo spagnolo n. 241 del 9 maggio 2013 ed in seguito una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (cfr. Grande Sezione, 21 dicembre 2016, cause riunite C-154/15 e C-307/15).

In luogo della prima pronuncia, il Tribunale Supremo dichiarava la clausola suelo vessatoria e dunque nulla. Accogliendo la richiesta di inibitoria avanzata dalla ricorrente (nel caso di specie un’associazione di consumatori), il Tribunale Supremo, su richiesta del Ministero Fiscal, peraltro non solo imponeva agli istituti di credito di non usare più siffatte clausole in futuro e di eliminare quelle esistenti dai propri contratti, ma statuiva altresì in ordine agli effetti dell’accertata nullità per il passato, affermando che l’accertata nullità, attesa la buona fede delle banche, dovesse intendersi come valevole soltanto per il futuro. Ciò, con la conseguenza di escludere la ripetizione delle maggiori somme pagate per interessi antecedenti la dichiarazione di nullità.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, successivamente chiamata ad esprimersi sul punto, dichiarava tuttavia incompatibile con la direttiva n. 13/1993, l’esclusione della retroattività della nullità delle clausole abusive, atteso che siffatta esclusione svuoterebbe di contenuto la tutela del consumatore.

Quando una clausola floor è vessatoria?

Fornito un breve inquadramento della vicenda, si rileva come il controllo sulla vessatorietà di una clausola contrattuale ai sensi della direttiva n. 13/1993 sia un controllo riguardante il contenuto del contratto. Secondo l’art. 4.1 di tale direttiva il carattere abusivo di una pattuizione: “è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende.”

Se ne ricava che lo squilibrio tra le parti può portare alla dichiarazione di vessatorietà di una clausola contrattuale. Squilibrio, il quale deve essere in ogni caso significativo ed accertato attraverso una valutazione in concreto del regolamento negoziale.

Quando un consumatore può chiedere la ripetizione?

E’ ragionevole pensare che, se nel contratto sia prevista solo una clausola floor e non una corrispondente speculare clausola tetto che tuteli il consumatore mutuatario, si sia in presenza di uno squilibrio contrattuale.

Anche in presenza di una clausola floor accompagnata da una clausola tetto potrebbe verificarsi, tuttavia, uno squilibrio. Si pensi ad una clausola tetto che preveda una soglia massima oltre la quale il tasso di interesse non possa salire, che sia però troppo elevata, al punto tale da apparire irrealistico o impossibile che in concreto il tasso possa raggiungere la soglia tetto. Mentre l’asticella della soglia floor è fissata ad un livello tale per cui è ragionevole, se non certo, pensare che si verifichi il raggiungimento della soglia minima. Allora verrebbe a mancare la reciprocità.

In sintesi, quando la soglia minima venga fissata ad un livello eccessivamente elevato e prevedibilmente raggiungibile anche in presenza di ribassi del tasso di riferimento, siamo in presenza di un indice di probabile vessatorietà. L’accertamento è comunque da effettuarsi in concreto: caso per caso. Occorre oltretutto che passi del tempo per capire se la clausola floor sia foriera di significativi squilibri sul costo del mutuo.

Soluzioni pratiche.

L’ordinamento italiano consente al cliente di avvalersi di un altro rimedio per limitare in concreto gli effetti di un mutuo ipotecario squilibrato. Il consumatore può infatti avvalersi della legge n. 40/2007, che consente di ottenere l’estinzione del mutuo che sia divenuto sconveniente (ad esempio in virtù di una clausola floor, inserita in un contesto come quello delle attuali condizioni di mercato). Il consumatore può contrarre un nuovo mutuo con una banca diversa, la quale provvederà a saldare il residuo importo dovuto alla prima banca dal mutuatario originale, subentrando così nell’ipoteca costituita a favore del primo istituto di credito mutuante.

Questo rimedio permette di eliminare gli effetti sfavorevoli di un mutuo ipotecario senza dover affrontare l’alea del giudizio dinnanzi al Tribunale, circa la vessatorietà della clausola floor.

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