Tribunale di Roma: il marchio registrato in mala fede dal contitolare del segno va dichiarato nullo
12.12.2024Si segnala un’interessante sentenza del Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia di impresa del 15 maggio 2024, nel cui ambito viene affrontato il tema della registrazione del marchio effettuata da uno dei contitolari in mala fede in danno degli altri.
Osserva in particolare il Tribunale, dopo aver ricordato preliminarmente che ai sensi dell’art.1102 c.c. ciascun utilizzatore può usare il segno in comunione nei limiti della propria quota, senza privare gli altri della medesima possibilità e senza privarli del diritto di esclusiva che spetta a tutti i contitolari, che la registrazione del segno a livello nazionale e comunitario ad opera di uno soltanto dei contitolari non può che considerarsi sorretta dalla consapevolezza di arrecare pregiudizio agli altri e perciò effettuata in male fede. Mala fede che, secondo la giurisprudenza, ricorre “tutte le volte in cui vi è la consapevolezza di arrecare pregiudizio ad altri con la propria condotta e presuppone un’intenzione disonesta”.
Poiché, peraltro, la mala fede costituisce un motivo di nullità del marchio registrato ai sensi degli artt. 19 CPI e 59,1 lett. b) Rmue, il Tribunale accoglie la domanda riconvenzionale proposta in tale senso dal convenuto, evocato in giudizio dal contitolare del segno, il quale aveva deciso dapprima di registrare il marchio di fatto usato da decenni in comunione tra le parti nella loro attività di impresa e poi di chiedere al Tribunale una pronuncia di contraffazione ai danni del contitolare.
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