Con il messaggio n. 5171 del 21 dicembre 2016, l’INPS ha recepito i dettami di cui all’articolo 1 comma 20 della Legge n. 76 del 2016, stabilendo che a decorrere dal 5 giugno 2016, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali (es. pensione ai superstiti, integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, successione iure proprio, successione legittima, ecc.) e dell’applicazione delle disposizioni che le disciplinano, il componente dell’unione civile è equiparato al coniuge.

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