Quesito:

È possibile beneficiare della detrazione al 110% (cd Superbonus) in caso di intervento antisismico e di riqualificazione energetica mediante demolizione di un edificio e ricostruzione dello stesso con diversa sagoma, sedime ed incremento volumetrico?

La soluzione fornita dall’Agenzia delle Entrate.

Il quesito posto è stato oggetto della risposta n. 423/2021 fornita dall’Agenzia delle Entrate, che ha richiamato alcuni principi già chiariti dalla Direzione Provinciale di Bolzano con la risposta n. 905-45/2021. Ne abbiamo parlato qui: link.

Nella specie, l’intervento concerne due distinti fabbricati residenziali posti nelle vicinanze, ciascuno avente un’unità immobiliare con ingresso autonomo, di cui uno solo però dotato di riscaldamento; l’istante intende demolire entrambe le unità ricostruendo un unico edificio composto da due unità immobiliari (una al piano terreno e l’altra al primo piano).

Ai fini dell’individuazione del limite massimo di spese detraibili, l’Agenzia ha anzitutto fatto riferimento alla nota del 2 febbraio 2021 prot. n. 1156 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con la quale si è chiarito che – in ipotesi di ricostruzione con aumento di volumetria – “a differenza del “Superbonus” la detrazione fiscale legata al “Super ecobonus” non si applica alla parte eccedente il volume ante-operam”.

In ragione di ciò, “il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori”.

Nel caso prospettato, dunque, “non è precluso l’accesso al Superbonus con riferimento alle spese per interventi antisismici realizzati su entrambi gli edifici unifamiliari demoliti, mentre per gli interventi di riqualificazione energetica potrà accedere all’agevolazione solo in relazione alle spese sostenute per l’edificio dotato di impianto di riscaldamento, fermo restando che per tali ultime spese il beneficio non si applica alle spese sostenute per la parte eccedente il volume ante-operam”.

 

La sostituzione degli infissi.

Attraverso l’intervento sopra descritto l’istante prevede altresì di sostituire le finestre comprese di infissi, le quali dopo la ricostruzione saranno quasi raddoppiate dal punto di vista della metratura. In tal caso chiedeva se la somma delle spese detraibili comprendano anche quelle per la parte ampliata o solo quelle degli infissi che sostituiscono quelli esistenti.

Alla questione l’Agenzia ha dedicato il penultimo paragrafo della risposta, chiarendo che “con specifico riferimento all’intervento di sostituzione degli infissi, considerato che i lavori di demolizione e ricostruzione possono comportare il cambiamento delle dimensioni, della posizione e dell’orientamento degli stessi, in forza di quanto previsto dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e tenuto conto che in questi casi il principio di risparmio energetico tra la situazione ante e post intervento è garantita dal rispetto dei requisiti minimi previsti dal decreto 26 giugno 2015 (cd Decreto Requisiti Minimi), il quale assimila gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione a nuove costruzioni (cfr. punto 1.3 dell’Allegato 1), si ritiene che possa essere valorizzata la sola situazione finale e che, quindi, nella scheda descrittiva predisposta secondo il modello allegato al decreto del MISE del 6 agosto 2020 (cd “decreto Asseverazioni”) debbano essere indicate le informazioni relative alla situazione post intervento”.

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