Di recente (https://www.reiterer-marangoni.it/it/news/competenza-giurisdizionale-art-7-reg-ue-1215-2012/) abbiamo commentato un’importante sentenza pronunciata il 9 luglio 2020 (C-343/19, c.d. “sentenza VKI”) dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale si era soffermata sul tema dell’individuazione del giudice competente, ai sensi dell’art. 7, punto 2 del Regolamento n. 1215/2012, in un caso di risarcimento dei danni derivanti dall’acquisto di un autoveicolo su cui era stato installato un dispositivo di manipolazione che riduceva l’efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni.

La sentenza oggetto dell’odierno commento, datata 22 febbraio 2024 (C-81/23), ha portato all’attenzione della Corte un caso analogo, in cui tuttavia alcune peculiarità hanno fornito ai Giudici di Lussemburgo l’opportunità di tornare sull’argomento e di fornire ulteriori chiarimenti in ordine all’operatività della citata norma.

Prima di procedere con l’analisi di quest’ultima decisione, si ritiene opportuno ripercorrere brevemente il quadro normativo e i dicta contenuti nella sentenza emanata a valle del procedimento n. C-343/19.

1. L’art. 7, punto 2 del Regolamento n. 1215/2012 e i princìpi affermati dalla Corte di Giustizia nella sentenza dd. 9 luglio 2020 (C-343/19).

Nell’ambito del diritto euro-unitario la regola generale per individuare il giudice territorialmente competente a decidere una controversia è contenuta nell’art. 4 del Reg. 1215/2012 (concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale), in forza del quale “le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, […], davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro”.

Come nel diritto interno, tuttavia, sono previste alcune “competenze speciali” (artt. 7 e ss.) che permettono di derogare al principio del domicilio del convenuto. Tra queste, ai fini qui di interesse, occorre richiamare quella di cui al par. 2 dell’art. 7, in forza del quale “una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: […] in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”.

Nella causa C-343/19, la Corte di Giustizia era stata investita da una domanda pregiudiziale proposta dal Landesgericht Klagenfurt, a sua volta adito da un’associazione di consumatori, che aveva chiesto la condanna della Volkswagen AG al risarcimento dei danni derivanti dall’installazione, nei veicoli acquistati da alcuni consumatori austriaci, di un software finalizzato a manipolare i dati relativi alle emissioni dei gas di scarico. Stante l’eccezione di incompetenza avanzata dalla convenuta, il giudice a quo aveva proposto domanda di rinvio pregiudiziale, chiedendo se, ai fini della determinazione della competenza territoriale ai sensi dell’art. 7, par. 2 Reg. 1215/2012, per “evento dannoso” debba intendersi unicamente il luogo in cui è stato installato il software (nella specie: in Germania), o se possa considerarsi anche quello in cui si è verificata la diminuzione di valore del veicolo, riscontrata al momento dell’acquisto del bene (nella specie: in Austria).

Nella sentenza datata 9 luglio 2020, i Giudici affermavano che per “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto” può intendersi sia il luogo in cui si è verificato l’evento generatore, sia il luogo in cui si è concretizzato il danno. In tal caso, la scelta tra i due fori è rimessa all’attore.

Tuttavia, in ordine al luogo in cui si concretizza il danno, precisavano che tale nozione non può essere interpretata in maniera talmente estensiva da ricomprendere qualunque luogo in cui sono avvertite le conseguenze negative di un evento, dovendosi così escludere la rilevanza delle mere conseguenze indirette di un danno già verificatosi in altra sede.

Esposti questi chiarimenti, la Corte rilevava, per quanto concerne il danno lamentato nella causa pendente dinanzi al giudice a quo (e nei numerosi procedimenti analoghi), come esso sia dato dalla diminuzione del valore del veicolo, risultante dalla differenza tra il prezzo pagato e il valore reale del mezzo a causa dell’installazione del software illegittimo. Ad opinione dei giudici di Lussemburgo, tale danno si concretizza solo nel momento dell’acquisto dei veicoli, avvenuto dietro pagamento di un prezzo superiore al loro valore reale.

In ragione di ciò, essendo tale danno “iniziale” venuto ad esistere al momento e nel luogo della vendita, la Corte aveva concluso ritenendo sussistente la competenza del giudice austriaco, poiché il veicolo era stato acquistato in tale Paese

2. Il luogo di conclusione del contratto e il luogo di consegna del bene quali luoghi in cui si è concretizzato il danno. La sentenza del 22 febbraio 2024 (C-81/23).

Come anticipato, la sentenza oggi analizzata muove da un caso analogo, ma connotato da una circostanza peculiare: il veicolo era stato consegnato in uno Stato membro diverso rispetto a quello dove era stato sottoscritto il contratto di vendita.

Infatti, il ricorrente, un cittadino residente in Austria (a Krems an der Donau, località a nord-ovest di Vienna) aveva acquistato presso un concessionario automobilistico stabilito in Germania un veicolo su cui era stato installato un dispositivo di manipolazione che riduce l’efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni. Il mezzo era però stato consegnato all’acquirente a Salisburgo.

Riscontrata la presenza del dispositivo illegittimo, quest’ultimo proponeva domanda di risarcimento del danno nei confronti del costruttore del veicolo e del fabbricante del motore, ossia nei confronti di due società aventi la propria sede legale in Italia (FCA Italy S.p.a. e FPT Industrial S.p.a.), decidendo di instaurare la causa dinanzi al Landesgericht Salzburg, in ragione della consegna del mezzo presso Salisburgo, dunque ove sarebbe avvenuto l’evento dannoso.

Costituitesi in giudizio, le due società eccepivano l’incompetenza del Tribunale, rilevando come l’evento dannoso sarebbe invece sorto dove era stato sottoscritto il contratto tra le parti, dunque presso il venditore domiciliato in Germania.

Il Landesgericht Salzburg rigettava l’eccezione, affermando che il danno si era concretizzato soltanto nel momento della consegna del veicolo in Austria. In appello, invece, l’Oberlandesgericht Linz accoglieva l’eccezione delle resistenti, ritenendo che il luogo di acquisto del veicolo corrispondesse al luogo della conclusione del contratto. Contro detta ordinanza, l’acquirente del veicolo presentava ricorso dinanzi all’Oberster Gerichtshof (Corte suprema austriaca), il quale investiva della questione pregiudiziale la Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Il giudice a quo rilevava infatti come, a differenza della causa C-343/19, nel caso di specie il luogo della conclusione del contratto di vendita e il luogo della consegna del veicolo non coincidessero. Tale distinzione, nel diritto austriaco, non è irrilevante, in quanto l’acquisto di un diritto di proprietà su un bene mobile è composto dal negozio giuridico generatore di un’obbligazione (titulus) e dal negozio giuridico dispositivo (modus) e, per l’effetto, l’acquisto della proprietà “si perfeziona soltanto nel momento e nel luogo della consegna del bene in questione”.

Tale peculiarità del diritto interno è tuttavia potenzialmente foriera di problemi interpretativi del diritto europeo, poiché porterebbe a soluzioni divergenti nella definizione di “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto”.

Inoltre, il giudice rimettente riteneva che un’eventuale attribuzione della competenza al giudice dove era stato meramente sottoscritto il contratto di vendita non avrebbe soddisfatto i princìpi posti alla base del Regolamento 1215/2012, considerato che l’art. 7, par. 2 presuppone uno stretto collegamento tra il giudice adito e la controversia, collegamento che – nella specie, con la Germania – sarebbe risultato irrisorio.

Infine, volendo dare rilievo alla tipologia di danno denunciato (la perdita di valore risultante dall’acquisto), ad opinione del giudice rimettente esso sarebbe emerso nel luogo in cui l’acquirente utilizzava il bene in maniera conforme alla sua destinazione, da intendersi dunque come “luogo di concretizzazione del danno”.

Esposti questi dubbi, l’Oberster Gerichtshof chiedeva alla Corte di Giustizia se l’art. 7, punto 2 Reg. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che, “in presenza di un’azione di risarcimento danni per fatto illecito promossa nei confronti di una società avente sede nello Stato membro A (nella specie: la Repubblica italiana)”, in cui l’attore, residente nello Stato membro B (Austria) abbia acquistato l’autoveicolo da un terzo domiciliato nello stato membro C (Germania), il luogo in cui si concretizza il danno si trova: “a) nel luogo in cui il contratto è stato concluso; b) nel luogo in cui il veicolo è stato consegnato, oppure c) nel luogo in cui si è concretizzato il vizio materiale che determina il danno, e quindi nel luogo in cui il veicolo viene utilizzato conformemente alla sua destinazione”.

Dopo aver riepilogato i princìpi affermati nella sentenza VKI, la Corte ha ricordato che ha natura di “danno iniziale” il danno consistente nella diminuzione di valore di un veicolo a causa della differenza tra il prezzo pagato e il suo valore reale, minore a causa dell’installazione di un software che manipola i dati delle emissioni: tale danno, infatti, si concretizza soltanto nel momento in cui viene acquistato il mezzo.

Laddove differiscano però il luogo di conclusione del contratto e quello di consegna del veicolo, risultando dunque due diversi Stati membri quali potenziali luoghi di acquisto, secondo i giudici di Lussemburgo non può risultare determinante il luogo della conclusione del contratto per stabilire il luogo dell’acquisto. La responsabilità extracontrattuale del costruttore, infatti, si basa sul fatto illecito dell’equipaggiamento di un veicolo con un dispositivo illegale. Dal che è irrilevante la modalità di acquisto dell’auto, con conseguente inutilità di un’ulteriore analisi del contenuto del contratto di vendita.

Al contrario, occorre porre l’attenzione sul luogo in cui si manifestano gli effetti pregiudizievoli nei confronti dell’acquirente finale. In ragione di ciò, ha concluso la Corte di Giustizia, per individuare il “luogo di concretizzazione del danno” nell’ipotesi in cui la firma del contratto di vendita e la consegna del veicolo abbiano avuto luogo in Stati membri diversi, occorre considerare il luogo di consegna, poiché è quello in cui il fatto generatore (l’installazione del dispositivo illegale) spiega i propri effetti pregiudizievoli nei confronti dell’acquirente finale.

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