A più di due anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la riforma della “class action” (approvata con la Legge 12 aprile 2019, n. 31) è entrata in vigore. Tale periodo di – lunga – attesa è cessato con la predisposizione dell’apposito sistema telematico dedicato all’azione di classe, oggi disponibile all’interno del Portale Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.

Come avevamo già avuto modo di vedere nel precedente contributo pubblicato inerente la nuova disciplina prevista dagli artt. 840 bis e ss. c.p.c. (clicca qui) la piattaforma è di notevole importanza perché rende effettiva una delle caratteristiche dell’istituto, ossia la “pubblicità” delle azioni presentate. Da adesso, infatti, la piattaforma telematica garantisce l’agevole reperibilità delle informazioni relative ai procedimenti in corso, permettendo di consultare le azioni collettive iscritte nei registri e di depositare le domande di adesione.

Accedendo al portale è dunque possibile visualizzare l’elenco di tutte le azioni di classe iscritte e pubblicate a cura delle Cancellerie a livello nazionale e vedere i dettagli e gli atti pubblicati in relazione ad ogni fascicolo. È altresì possibile, ai sensi dell’art. 196 II co c.p.c., richiedere di essere inseriti quali destinatari degli avvisi in merito ad uno specifico procedimento.

Naturalmente il portale permette anche di aderire all’azione, previo – in tal caso – accesso con SPID e Smart Card e indicazione della propria qualità (aderente come persona fisica, come legale rappresentante di persona fisica/giuridica o come avvocato che deposita l’adesione per conto di un suo assistito).

Presentata (e accolta) la domanda di adesione, dal portale è poi possibile svolgere tutte quelle attività che il Codice di procedura riconosce in capo all’aderente, tra cui:

a)       Allegare “Integrazioni/osservazioni” da inserire nel fascicolo informatico, senza che ciò comporti modifiche allo stato della propria domanda;

b)      Revocare il potere di rappresentanza ai sensi dell’art. 840-septies, VII co c.p.c., rendendo così inefficace l’adesione;

c)       Accedere ad accordi transattivi/conciliativo ex art. 840-quaterdecies, I co c.p.c.;

d)      Contestare eventuali schemi di accordi transattivi o privare il rappresentante comune della facoltà di stipulare l’accordo.

Può dunque dirsi concluso il procedimento “burocratico” iniziato nell’aprile 2019 – in seguito all’approvazione della legge n. 31 – che ha portato all’entrata in vigore della riforma della disciplina in materia di azione di classe. Rimane ora da verificare se le nuove disposizioni saranno in grado di imprimere una svolta e rendere più efficace un istituto che è (teoricamente) adatto per tutelare gli interessi diffusi all’interno della collettività. Per quanto riguarda la “prova pratica” occorrerà invece attendere la presentazione delle prime domande, le quali – si ricorda – potranno avere ad oggetto solo condotte poste in essere successivamente all’entrata in vigore della legge, ossia dopo il 19 maggio 2021.

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